Nel S.O. n. 150 della Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2006 è pubblicato il Decreto Legislativo 31 luglio 2005,n. 177 contenente il Testo unico della radiotelevisione, approvato dopo il via libera del Consiglio di Stato nella riunione del 29 luglio 2005.
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate rispettivamente nelle riunioni del 18 novembre 2004, del 28 gennaio 2005 e del 27 maggio 2005, acquisita lintesa dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni, avuto il Parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti amministrativi nelladunanza del 16 febbraio 2005, acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espressi rispettivamente nelle sedute del 16 dicembre 2004 e del 10 giugno 2005 e, infine, acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i i Ministri per le politiche comunitarie, della giustizia, delleconomia e delle finanze e per gli affari regionali, con ladozione della deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005, il Presidente della Repubblica ha emanato il Decreto Legislativo 31 luglio 2005,n.177 contenente il Testo unico della radiotelevisione.
Tale Testo unico, come descritto allart. 1, del decreto legislativo stesso contiene:
a) i principi generali che informano lassetto del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, e lo adeguano allintroduzione delle tecnologia digitale ed al processo di convergenza tra la radiotelevisione ed altri settori delle comunicazioni interpersonali e di massa, quali le comunicazioni elettroniche, leditoria, anche elettronica ed Internet in tutte le sue applicazioni;
b) le disposizioni legislative vigenti in materia televisiva, con le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurare la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nellordinamento interno e degli obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia allUnione europea ed alle Comunità europee.
Formano oggetto del Testo unico le disposizioni in materia di trasmissione di programmi televisivi, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonché la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato su frequenze terrestri, via cavo e via satellite.
Per quanto riguarda la tutela dellutente, la disciplina del sistema radiotelevisivo di cui al Testo unico deve garantire laccesso allo stesso utente, secondo criteri di non discriminazione, a unampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali; trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona soprattutto dei minori; diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali e oneste, che rispettino la dignità della persona, non evochino discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non offendano convinzioni religiose o ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e lambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, diffusione di trasmissioni sponsorizzate, che rispettino la responsabilità e lautonomia editoriale del fornitore di contenuti nei confronti della trasmissione, siano riconoscibili come tali e non stimolino allacquisto o al noleggio dei prodotti o dei servizi dello sponsor.
Tale Testo unico, come descritto allart. 1, del decreto legislativo stesso contiene:
a) i principi generali che informano lassetto del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, e lo adeguano allintroduzione delle tecnologia digitale ed al processo di convergenza tra la radiotelevisione ed altri settori delle comunicazioni interpersonali e di massa, quali le comunicazioni elettroniche, leditoria, anche elettronica ed Internet in tutte le sue applicazioni;
b) le disposizioni legislative vigenti in materia televisiva, con le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurare la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nellordinamento interno e degli obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia allUnione europea ed alle Comunità europee.
Formano oggetto del Testo unico le disposizioni in materia di trasmissione di programmi televisivi, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonché la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato su frequenze terrestri, via cavo e via satellite.
Per quanto riguarda la tutela dellutente, la disciplina del sistema radiotelevisivo di cui al Testo unico deve garantire laccesso allo stesso utente, secondo criteri di non discriminazione, a unampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali; trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona soprattutto dei minori; diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali e oneste, che rispettino la dignità della persona, non evochino discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non offendano convinzioni religiose o ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e lambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, diffusione di trasmissioni sponsorizzate, che rispettino la responsabilità e lautonomia editoriale del fornitore di contenuti nei confronti della trasmissione, siano riconoscibili come tali e non stimolino allacquisto o al noleggio dei prodotti o dei servizi dello sponsor.
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