Approvato in conferenza Stato Regioni Regolamento recante definizione degli standard qualitativi per l’assistenza ospedaliera

E’ stato approvato, su proposta del Ministro della salute Beatrice Lorenzin, in conferenza Stato Regioni, il Regolamento recante “definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”.

Il regolamento è disciplinato dal decreto legge spending review del 2012 e fissa , tra l’altro, il numero minimo di posti letto delle strutture ospedaliere del SSN.

Sul piano attuativo, il Regolamento prevede che le regioni provvedano, entro il 31 dicembre 2014, ad adottare un provvedimento generale di programmazione per fissare la propria dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore al parametro nazionale di 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, ed i relativi provvedimenti attuativi, garantendo il progressivo adeguamento agli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi indicati, nel corso del triennio 2014-2016 e tenendo conto anche della mobilità sanitaria interregionale.

Il Regolamento: punti principali
– adotta un criterio vincolante di programmazione ospedaliera indicando alle regioni il parametro della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale
– fissa criteri uniformi per la classificazione delle strutture ospedaliere in tre livelli a complessità crescente prevedendo, per le strutture ospedaliere private accreditate, un numero minimo di posti letto in grado di assicurare efficacia e sicurezza delle cure
– indica omogenei standard per singola disciplina fissando specifici parametri, da
adottarsi tenendo conto di eventuali specificità del territorio regionale
– fornisce oggettivi parametri di riferimento in materia di rapporto tra volumi di
attività (numero annuo di prestazioni), esiti favorevoli/sfavorevoli delle cure e
numerosità delle strutture
– fissa standard generali di qualità, secondo il modello di Clinical Governance, per dare attuazione al cambiamento complessivo del sistema sanitario e fornire strumenti per lo sviluppo delle capacità organizzative necessarie a erogare un servizio di assistenza di qualità, sostenibile, responsabile (accountability), centrato sui bisogni della persona
– detta specifiche e uniformi indicazioni per la sicurezza degli impianti e delle
strutture
– fornisce ulteriori standard per le alte specialità
– prevede che le regioni organizzino la rete ospedaliera in reti specifiche in base al modello hub and spoke o a equivalenti altre forme di coordinamento e di integrazione professionale
– fornisce per la rete dell’emergenza urgenza nuove indicazioni programmatiche ed organizzative prevedendo anche specifiche misure per assicurare la disponibilità di posti letto di ricovero nelle situazioni ordinarie e in quelle in cui sono prevedibili picchi di accesso
– fornisce indicazioni, in linea con quelle provenienti dall’Unione Europea, finalizzate a sollecitare specifici percorsi di integrazione terapeutici assistenziali
– fornisce indicazioni, in coerenza con gli atti di indirizzo dell’Unione Europea, affinchè presso i centri di oncologia sia assicurato adeguato sostegno psicologico ai pazienti e ai loro familiari
– indica alla regioni l’obiettivo di perseguire operativamente l’integrazione dell’ospedale con la rete territoriale di riferimento
– detta parametri di riferimento in materia di strutture per la chirurgia ambulatoriale, sotto il prioritario profilo della sicurezza dei pazienti

Approfondimenti

Precedente

Prossimo