E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Interno recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di attivita’ civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.
Il decreto consta di sei articoli ed un allegato.
Si riporta di seguito l’articolo 1, avente ad oggetto lo scopo e il campo di applicazione:
“1. Il presente decreto indica i criteri di sicurezza contro i rischi d’incendio e di esplosione riguardanti le installazioni terrestri fisse e mobili di motori a combustione interna accoppiati a macchine generatrici di energia elettrica o macchine operatrici e si applica ad installazioni di nuova realizzazione aventi potenza elettrica complessiva compresa tra 25 kW e 2.500 kW a servizio di attivita’ civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.
2. Le presenti disposizioni non si applicano ad installazioni inserite in processi di produzione industriale, installazioni antincendio, stazioni elettriche, centrali idroelettriche, dighe e ripetitori radio ed installazioni impiegate al movimento di qualsiasi struttura. Per l’installazione di gruppi elettrogeni in tali ambiti, le presenti disposizioni costituiscono utili criteri di riferimento.”
Si riporta di seguito l’articolo 1, avente ad oggetto lo scopo e il campo di applicazione:
“1. Il presente decreto indica i criteri di sicurezza contro i rischi d’incendio e di esplosione riguardanti le installazioni terrestri fisse e mobili di motori a combustione interna accoppiati a macchine generatrici di energia elettrica o macchine operatrici e si applica ad installazioni di nuova realizzazione aventi potenza elettrica complessiva compresa tra 25 kW e 2.500 kW a servizio di attivita’ civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.
2. Le presenti disposizioni non si applicano ad installazioni inserite in processi di produzione industriale, installazioni antincendio, stazioni elettriche, centrali idroelettriche, dighe e ripetitori radio ed installazioni impiegate al movimento di qualsiasi struttura. Per l’installazione di gruppi elettrogeni in tali ambiti, le presenti disposizioni costituiscono utili criteri di riferimento.”
AG
Fonte: Gazzetta Ufficiale
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