Art. 1
1. Eapprovato il contenuto della scheda di trasporto istituita a norma dellart. 1, comma 3, del decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, riportato nel modello allegato al presente decreto, per favorire le verifiche sul corretto esercizio dellattività di autotrasporto di merci per conto terzi.
2. La scheda di trasporto può essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di cui allart. 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ovvero da altra documentazione equivalente, avente il medesimo contenuto del modello di cui al comma 1, ed è compilata dal committente o da soggetto da esso delegato, ferme restando le responsabilità, in capo al committente medesimo, ai sensi dellart. 1, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 214/2008.
Sono esentati dalla compilazione della scheda di trasporto i trasporti di collettame che avvengono mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti, purchè accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato.
(LG-FF)