Diventano così soggetti ad assicurazione tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e rimorchi posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
Ai fini della individuazione dei natanti da assicurare, la stazza lorda e la potenza del motore dei natanti sono quelle risultanti dai documenti di identificazione del motore e del natante prescritti dalle vigenti disposizioni, per quanto riguarda quelli registrati in Italia. Mentre per i motoscafi e le imbarcazioni registrati all estero, faranno fede i corrispondenti documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza.
Per i natanti registrati in Stati esteri e per i motori amovibili, muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all estero, che circolano temporaneamente nelle acque territoriali soggette a sovranità italiana, l obbligo di assicurazione si considera assolto con la stipula di un contratto di assicurazione o con un impresa con sede legale in uno Stato membro, purchè abilitata ad esercitare in Italia in regime di stabilimento di libertà di prestazione di servizi lassicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti, ma anche in uno Stato terzo, che sia autorizzata ad operare nel nostro paese in regime di stabilimento; o ancora con un impresa con sede legale nel territorio della Repubblica che esercita l assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nello Stato estero di registrazione del natante.
(LG-FF)