Assicurazione RC: diritto di accesso dei contraenti agli atti delle imprese assicurative.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 20°08 è pubblicato il Decreto 29 ottobre 2008, n. 191 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della giustizia recante il “Regolamento concernente: Disciplina del diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese di assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

I contraenti, gli assicurati e i danneggiati hanno diritto di accesso relativamente ai procedimenti di valutazione, consultazione e liquidazione dei danni che li riguardano.

Rientrano in tale facoltà tutte le tipologie di atti, contenuti nel fascicolo di sinistro. Sono escluse, invece, le perizie medico-legali relative a persone diverse dal richiedente, salvo che nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e solo là dove la situazione giuridicamente rilevante sia di rango almeno pari ai diritti dell’interessato ovvero consista in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni relative istante ed è escluso con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni relative a terzi, salva la possibilità di prendere visione di tali parti dei documenti, qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici del medesimo richiedente.

Per le parti di documenti contenenti dati sensibili o giudiziari riguardanti persone diverse dal richiedente tale possibilità è concessa nei limiti in cui essa sia strettamente indispensabile.

Il diritto si esercita mediante richiesta scritta all’impresa di assicurazione che ha effettuato i procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni in relazione ai quali si chiede l’accesso.

(LG-FF)

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