Associazione dei consumatori: riconoscimento solo con l’esclusività del l’oggetto

Nella Sentenza 8 agosto 2006,n. 7103 pronunciata dalla Sezione Terza Ter del Tribunale amministrativo Regionale per il Lazio viene stabilito che ai fini della qualifica di ‘associazione dei consumatori viene imposto l’accertamento in astratto del requisito dell’esclusività dell’oggetto.

Ai fini della qualifica di associazione dei consumatori riconosciuta ed iscritta nell’elenco tenuto dal Ministero delle Attività Produttive costituisce presupposto indefettibile il previo accertamento che il soggetto richiedente l’iscrizione si occupi esclusivamente di consumatori ed utenti come definiti nell’art. 2 lettera a) della legge 281/98 (e cioè persone fisiche che acquistino o utilizzino beni o servizi per scopi non riferibili all’attività imprenditoriale e professionale esclusivamente svolta) e che abbia natura di “formazione sociale che abbia per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti (art. 2, lettera b) della stessa legge):
Lo ha stabilito il TAR del Lazio , con la sentenza n. 7103 dell’8 agosto 2006 – riportata nel link – , precisando che il riferimento della norma allo statuto dell’associazione e non allo svolgimento in concreto dell’attività, è diretto ad escludere in radice anche l mera ipotetica possibilità di iscrizione di soggetti che, pur avendo un oggetto statutario più ampio, possano però dimostrare di svolgere in concreto la sola attività di pertinenza propria delle associazioni consumeristiche.
La Legislazione impone, quindi, l’accertamento in astratto del possesso del requisito dell’esclusività del soggetto.

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