Attività di trapianto di organi da donatore vivente.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2010 è pubblicato il Decreto 16 aprile 2010, n. 116 del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali relativo al “Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi da donatore vivente”.

I “Principi guida” del presente Regolamento di cui all’articolo 1 stabiliscono che:
1. Il personale sanitario che, a vario titolo, partecipa all’attività di trapianto di organi o di part6e di organo da donatore vivente è tenuto ad osservare tutte le misure previste dallo stato della scienza e della tecnica medica e a proteggere la dignità e la personalità del donatore vivente senza mettere in pericolo la sua salute.
2. L’attività di trapianto di organi o di parte di organo da donatore vivente ha carattere aggiuntivo e non sostitutivo dell’attività di trapianto da donatore cadavere.
Dal punto di vista operativo, il presente decreto è suddiviso in titoli riguardanti:
-Titolo I – Principi generali relativi al trapianto di rene o di parti di fegato da donatore vivente.
-Titolo II- Trapianto di parti di fegato-Trapianto di rene
-Titolo III- Assistenza sanitaria (Accertamenti a carico del Servizio sanitario nazionale, aspetti giuslavoristici).

(LG-FF)

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