Con la promulgazione della Legge 18 aprile 2005, n. 62 (la c.d. Legge Comunitaria 2004) pubblicata sul S.O. n. 76 della Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005 che recepisce oltre 32 direttive comunitarie, lItalia si è anche adeguata alla direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per luso di attrezzature di lavoro.
Sul S.O. n. 76 della Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005 è stata pubblicata la Legge 18 aprile 2005,n.62 relativa alle Disposizioni per ladempimento di obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia alle Comunità europee . Con la promulgazione di tale legge, nota come Legge Comunitaria 2004, vengono recepite dallItalia 32 direttive della Comunità europea i cui temi sono molto vari, tra cui ladeguamento alla direttiva 89/655/CE sui requisiti minimi di sicurezza e di salute per luso delle attrezzature di lavoro. Linserimento dell articolo 29 della legge comunitaria riguarda le modifiche alla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 626/94. In esecuzione della sentenza della Corte di giustizia europea del 10 aprile 2003 (nella causa C-65/01) si legge che allart. 36 (Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro) del citato decreto legislativo vengono aggiunti i seguenti commi:
-8-quinquies-Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui al paragrafo 2-bis dellallegato XV le attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo.
-8-sexies.Fino a quando non siano completati gli adeguamenti richiesti per dare attuazione alle disposizioni del comma 8-quinquies, il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
-8-septies.Le modifiche apportate alle macchine definite allart.1 , comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996,n. 459, a seguito delle disposizioni del comma 8-quinquies, non configurano immissione sul mercato ai sensi dellart. 1, comma 3, secondo periodo, del precedente regolamento.
Il paragrafo 2 bis dellallegato XV del decreto 626/94, inserito dalla legge comunitaria 2004 stabilisce le ulteriori prescrizioni minime di carattere generale per le attrezzature di lavoro, indicando in particolare le seguenti:
1.-La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dallarresto dellattrezzatura di lavoro.
2- La rimessa in modo di unattrezzatura dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine, e il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento di unattrezzatura (velocità, pressione, ecc.) devono poter essere effettuati soltanto mediante unazione volontaria su un organo di comando concepito a tale fine, salvo che la rimessa in moto o la modifica rilevante delle condizioni di funzionamento dellattrezzatura non presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto.
3-Lordine di arresto dellattrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto larresto dellattrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, linstallazione degli azionatori deve essere interrotta.
4-Se gli elementi mobili di unattrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che: a) devono essere di costruzione robusta; b) non devono provocare rischi supplementari; c) non devono essere facilmente elusi o resiu inefficaci; d) devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa; e) non devono limitare più del necessario losservazione del ciclo di lavoro.
-8-quinquies-Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui al paragrafo 2-bis dellallegato XV le attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo.
-8-sexies.Fino a quando non siano completati gli adeguamenti richiesti per dare attuazione alle disposizioni del comma 8-quinquies, il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
-8-septies.Le modifiche apportate alle macchine definite allart.1 , comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996,n. 459, a seguito delle disposizioni del comma 8-quinquies, non configurano immissione sul mercato ai sensi dellart. 1, comma 3, secondo periodo, del precedente regolamento.
Il paragrafo 2 bis dellallegato XV del decreto 626/94, inserito dalla legge comunitaria 2004 stabilisce le ulteriori prescrizioni minime di carattere generale per le attrezzature di lavoro, indicando in particolare le seguenti:
1.-La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dallarresto dellattrezzatura di lavoro.
2- La rimessa in modo di unattrezzatura dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine, e il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento di unattrezzatura (velocità, pressione, ecc.) devono poter essere effettuati soltanto mediante unazione volontaria su un organo di comando concepito a tale fine, salvo che la rimessa in moto o la modifica rilevante delle condizioni di funzionamento dellattrezzatura non presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto.
3-Lordine di arresto dellattrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto larresto dellattrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, linstallazione degli azionatori deve essere interrotta.
4-Se gli elementi mobili di unattrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che: a) devono essere di costruzione robusta; b) non devono provocare rischi supplementari; c) non devono essere facilmente elusi o resiu inefficaci; d) devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa; e) non devono limitare più del necessario losservazione del ciclo di lavoro.
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