Attuazione delle norme europee sulla qualità della benzina del combustibile diesel

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005 è pubblicato il Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 66 riguardante l’”Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel”.

Recependo la direttiva 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, recante modifica della direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, già modificata dalla direttiva 2000/71/CE della Commissione del 7 novembre 2000 e tenendo presente la Legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Legge Comunitaria 2003), il Presidente della Repubblica ha emanato il Decreto legislativo 21 marzo 2005,n.66, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005.
Il decreto legislativo di cui sopra stabilisce, ai fini della tutela della salute e dell’ambiente, le specifiche tecniche relative ai combustibili da utilizzare nei veicoli azionati da un motore ad accensione comandata o da un motore ad accensione per compressione. Come indicato all’art. 3 è vietata la commercializzazione di benzina senza piombo non conforme alle specifiche di cui all’allegato I. A decorrere dal 1° gennaio 2009 è vietata la commercializzazione di benzina senza piombo con tenore di zolfo superiore a 10 mg/kg e non conforme alle altre specifiche di cui all’allegato I. Le imprese che riforniscono direttamente di combustibili gli impianti di distribuzione devono garantire la commercializzazione di benzina conforme agli allegati citati e presso impianti di distribuzione individuati in appositi piani, presentati ed approvati secondo le modalità previste nell’allegato III. E’consentita la commercializzazione di benzina con un contenuto di piombo non superiore a 0,15 g/l purchè il tenore massimo di benzene sia pari a 1% (v/v) ed il tenore massimo di idrocarburi aromatici totali sia pari a 40% (v/v), per un quantitativo massimo annuale pari allo 0,5% delle vendite totali di benzina dell’anno precedente, destinato ad essere utilizzato dalle auto storiche e ad essere distribuito sotto la responsabilità delle associazioni riconosciute di possessori di auto storiche.
Per i combustibili diesel è vietata la commercializzazione se non conforme alle specifiche di cui all’allegato II. A decorrere dal 1° gennaio 2009 è vietata la commercializzazione di combustibile diesel
con tenore di zolfo superiore a 10 mg/kg e non conforme alle specifiche dell’allegato II. Anche in questo caso, le imprese che riforniscono direttamente i distributori devono garantire che il combustibile diesel sia conforme alle specifiche dell’allegato II e che gli impianti di distribuzione siano stati individuati in appositi piani, presentati ed approvati secondo le modalità previste dall’allegato III.
Il Decreto legislativo prevede che i ministeri competenti possano emanare decreti riguardanti la commercializzazione destinati a tutte od ad alcune categorie di veicoli da sottoporre, presso alcune zone, a specifiche più severe di quelle previste dal presente decreto legislativo, al fine di tutelare la salute della popolazione presso determinati agglomerati urbani o l’ambiente presso determinate aree critiche sotto il profilo ecologico, nei casi in cui l’inquinamento atmosferico o delle acque freatiche costituisca un problema serio e ricorrente per la salute umana e per l’ambiente.

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