Il Regolamento per l’utilizzo della posta elettronica certificata

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005 è pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 riguardante il “Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica, a norma dell’art. 27 della Legge 16 gennaio 2003,n. 3”.

L’articolo 27, comma 8, lettera e) e 9, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) stabilisce che “entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o più regolamenti , ai sensi dell’art. 117, sesto comma, della Costituzione e dell’art. 17, comma 2, della legge 3 agosto 1988, n. 400 per introdurre nella normativa vigente le norme necessarie per l’estensione della posta elettronica nell’ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati”.
Pertanto, in attesa delle specifiche tecniche da definirsi a cura del ministro per l’innovazione e le tecnologie, è stato emanato il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005 – contenente il regolamento che stabilisce le caratteristiche e le modalità per l’erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata, ovvero fissando le regole dello scambio di messaggi e-mail con pieno valore legale. I soggetti dei servizio di posta elettronica certificata, secondo quanto stabilito dal regolamento, sono: a) il mittente, cioè l’utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la trasmissione di documenti prodotti mediante strumenti informatici; b) il destinatario, cioè l’utente che si avvale dei servizio di posta elettronica certificata per la creazione di prodotti mediante strumenti informatici; c) il gestore del servizio, copè il soggetto, pubblico o privato, che eroga il servizio di posta elettronica certificata e che gestisce domini di posta elettronica certificata. La posta elettronica certificata consente – come si è scritto precedentemente – l’invio di messaggi la cui trasmissione è valida a tutti gli effetti di legge. L’art. 4 del decreto precisa che i privati che intendono utilizzare il servizio di posta elettronica certificata, il solo indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico, è quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le pubbliche amministrazioni o di ogni singolo rapporto intrattenuto tra privati o tra questi e le pubbliche amministrazioni. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma. Per quanto riguarda le imprese, nei rapporti tra loro intercorrenti, possono dichiarare la esplicita volontà di accettare l’invio di posta elettronica certificata mediante indicazione nell’atto di iscrizione al registro delle imprese. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma. Le modalità attraverso le quali il privato comunica la disponibilità all’utilizzo della posta elettronica certificata, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il mutamento del medesimo o l’eventuale cessazione della disponibilità, nonché le modalità di conservazione, da parte dei gestori del servizio, della documentazione del servizio saranno definite dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,n. 445, così come previsto dall’art. 17 del presente decreto.

Approfondimenti

Precedente

Prossimo