Attrezzature di lavoro: adeguamento alle norme europee di sicurezza

Con la promulgazione della Legge 18 aprile 2005, n. 62 (la c.d. Legge Comunitaria 2004) – pubblicata sul S.O. n. 76 della Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005 – che recepisce oltre 32 direttive comunitarie, l’Italia si è anche adeguata alla direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso di attrezzature di lavoro.

Sul S.O. n. 76 della Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005 è stata pubblicata la Legge 18 aprile 2005,n.62 relativa alle “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee “. Con la promulgazione di tale legge, nota come Legge Comunitaria 2004, vengono recepite dall’Italia 32 direttive della Comunità europea i cui temi sono molto vari, tra cui l’adeguamento alla direttiva 89/655/CE sui requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro. L’inserimento dell ‘articolo 29 della legge comunitaria riguarda le modifiche alla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 626/94. In esecuzione della sentenza della Corte di giustizia europea del 10 aprile 2003 (nella causa C-65/01) si legge che all’art. 36 (Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro) del citato decreto legislativo vengono aggiunti i seguenti commi:
-8-quinquies-Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui al paragrafo 2-bis dell’allegato XV le attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo.
-8-sexies.Fino a quando non siano completati gli adeguamenti richiesti per dare attuazione alle disposizioni del comma 8-quinquies, il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
-8-septies.Le modifiche apportate alle macchine definite all’art.1 , comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996,n. 459, a seguito delle disposizioni del comma 8-quinquies, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’art. 1, comma 3, secondo periodo, del precedente regolamento”.
Il paragrafo 2 bis dell’allegato XV del decreto 626/94, inserito dalla legge comunitaria 2004 stabilisce le ulteriori prescrizioni minime di carattere generale per le attrezzature di lavoro, indicando in particolare le seguenti:
1.-La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall’arresto dell’attrezzatura di lavoro.
2- La rimessa in modo di un’attrezzatura dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine, e il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento di un’attrezzatura (velocità, pressione, ecc.) devono poter essere effettuati soltanto mediante un’azione volontaria su un organo di comando concepito a tale fine, salvo che la rimessa in moto o la modifica rilevante delle condizioni di funzionamento dell’attrezzatura non presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto.
3-L’ordine di arresto dell’attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l’arresto dell’attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l’installazione degli azionatori deve essere interrotta.
4-Se gli elementi mobili di un’attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che: a) devono essere di costruzione robusta; b) non devono provocare rischi supplementari; c) non devono essere facilmente elusi o resiu inefficaci; d) devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa; e) non devono limitare più del necessario l’osservazione del ciclo di lavoro.

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