L’accordo:
– è previsto dall’articolo 73, comma 5 del D.Lgs. 81/2008
– riguarda l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori
nonché
-le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
Con l’entrata in vigore dell’accordo (12 mesi dopo la pubblicazione sulla G.U.) l’uso di varie macchine sarà riservato ai lavoratori in possesso di una abilitazione e frequenza di specifici corsi di formazione e di addestramento della durata variabile da 16 a 24 ore con verifica finale dell’apprendimento.
Scarica l’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 (7,8 MB), al link.
QUALI ATTREZZATURE ?
Le attrezzature di cui si ragiona, nel definire un preciso percorso formativo che di fatto supera qualunque valutazione del datore di lavoro, sono le seguenti:
– Piattaforme di lavoro mobili elevabili
– Gru a torre
– Gru mobile
– Gru per autocarro
– Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
– Trattori agricoli o forestali
– Macchine movimento terra
– Pompe per calcestruzzo
Come si vede sono attrezzature dall’uso apparentemente elementare, ma per le quali un errore di utilizzo può comportare rischi considerevoli.
E si noti che per diverse di queste attrezzature già esistevano linee guida e buone prassi che prevedevano anche una formazione specifica degli addetti (ricordiamo, a tal proposito, la vasta serie di documenti inerenti la formazione degli addetti ai carrelli elevatori).
Alla data di entrata in vigore dell’accordo sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i requisiti previsti dal punto 9.
I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell’accordo sono incaricati dell’uso delle attrezzature previste in questo accordo, devono effettuare i corsi entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo (punto 12).