Nel S.O. n. 73 della Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2007 è pubblicato il Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 riguardante Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura.
In base alla preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007, il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 viene applicato ai dispositivi e ai sistemi con funzioni di misura definiti agli allegati specifici concernenti i contatori dellacqua (MI-001), i contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume (MI-002), i contatori di energia elettrica attiva e trasformatori di misura (MI-003), i contatori di calore (MI-004), i sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dallacqua (MI-005), gli strumenti per pesare a funzionamento automatico (MI-006), i tassametri (MI-007), le misure materializzate (MI-008), gli strumenti di misura della dimensione (MI-009) e gli analizzatori dei gas di scarico (MI-010).
Il decreto definisce i requisiti cui debbono conformarsi i dispositivi e i sistemi sopra citati ai fini della loro commercializzazione e messa in servizio per le funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dellambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali.
Lo strumento di misura deve conformarsi ai requisiti essenziali di cui allallegato I e agli allegati specifici dei singoli strumenti che nel decreto sono fornite, ai fini dellutilizzo corretto degli stessi strumenti, anche in lingua italiana.
Il decreto definisce i requisiti cui debbono conformarsi i dispositivi e i sistemi sopra citati ai fini della loro commercializzazione e messa in servizio per le funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dellambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali.
Lo strumento di misura deve conformarsi ai requisiti essenziali di cui allallegato I e agli allegati specifici dei singoli strumenti che nel decreto sono fornite, ai fini dellutilizzo corretto degli stessi strumenti, anche in lingua italiana.
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