Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni di fiume, di bacino idrografico, di sottobacino e di distretto idrografico di cui allarticolo 54, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applicano le seguenti definizioni:
a) alluvione: lallagamento temporaneo, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta intensità, di aree che abitualmente non sono coperte dacqua. Ciò include le inondazioni causate da laghi, fiumi,torrenti, eventualmente reti di drenaggio artificiale, ogni altro corpo idrico superficiale, le inondazioni marine delle zone costiere ed esclude gli allagamenti non direttamente imputabili ad eventi meteorologici;
b) la pericolosità da alluvione: la probabilità di accadimento di un evento alluvionale in un intervento temporale prefissato e in una certa area;
c) rischio di alluvioni: la combinazione della probabilità di accadimento di un evento alluvionale e delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, lambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali derivanti da tale evento.
Per quanto riguarda le competenze amministrative, larticolo 3 del presente decreto legislativo stabilisce che:
1. Ferme restando le competenze del Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare, agli adempimenti di cui agli articoli 4,5,6 e 7, comma 3 , lettera a), provvedono , secondo quanto stabilito agli stessi articoli, le autorità di bacino distrettuali di cui allarticolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006, alle quali, ai sensi dellart.67 dello stesso decreto , compete ladozione dei piani stralcio di distretto per lassetto idrogeologico.
2.Le regioni, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della Protezione civile, provvedono, ai sensi della direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004, e successive modificazioni, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell11 marzo 2004, per il distretto idrografico di riferimento, alla predisposizione ed allattuazione del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio
Idraulico ai fini di protezione civile, secondo quanto stabilito allarticolo 7, comma 3, lettera b).
Le autorità di bacino distrettuali di cui allarticolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006, effettuano, nellambito del distretto idrografico di riferimento, entro il 22 settembre 2011, la valutazione preliminare del rischio di alluvione, facendo salvi gli strumenti già predisposti nellambito della pianificazione di bacino in attuazione di norme previgenti, nonché delle disposizioni della parte terza , sezione I, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
La valutazione preliminare del rischio di alluvioni fornisce una valutazione dei rischi potenziali, principalmente sulla base dei dati registrati, di analisi speditive e degli studi sugli sviluppi a lungo termine, tra cui, in particolare, le conseguenze dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni.
In base alla valutazione preliminare del rischio , fatti salvi gli strumenti già predisposti nellambito della pianificazione di bacino in attuazione di norme previgenti, le autorità di bacino distrettuali individuano, per il distretto idrografico o per la parte di distretto idrografico internazionale situati nel loro territorio, le zone ove possa sussistere un rischio potenziale significativo di alluvioni o si ritenga che questo si possa generare in futuro.
(LG-FF)