Relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.
Lobbligo del documento non sussiste però per i tabacchi lavorati e per i prodotti soggetti ad accisa e già immessi in consumo, se avviati al deposito fiscale su richiesta di un operatore interessato. In caso di difformità tra i dati inseriti nel circuito informatico e quelli stampati sul documento accompagnatorio, faranno fede le indicazioni rilevabili dal sistema informatizzato.
Per quanto concerne il momento impositivo, il nuovo articolo 2 del Testo Unico individua nel momento della relativa fabbricazione o dellestrazione dal sottosuolo, il momento in cui sorge lobbligazione tributaria, rendendo esigibile laccisa anche nel momento dellimmissione in consumo di determinate fattispecie, come individuate dalle lettere da a) a e), del comma 2.
Per quanto concerne lambito soggettivo, larticolo 2 estende il pagamento dellaccisa anche al destinatario registrato, di cui allarticolo 8, oltre che al titolare del deposito fiscale ed ai soggetti che, in caso di importazione irregolare, hanno partecipato allintroduzione dei beni e dei prodotti nel territorio nazionale.
In caso di perdita irrimediabile o distruzione totale dei prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso labbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dallAmministrazione finanziaria, che la perdita no la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore.
Fatta eccezione per i tabacchi lavoratori, i fatti imputabili a titolo di colpa non grave, a terzi o allo stesso soggetto passivo, sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore.
(LG-FF)