Sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2006 è pubblicato il Decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114 concernente Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.
Le etichette dei prodotti alimentari saranno più trasparenti al fine di tutelare i consumatori allergici o intolleranti o ipertesi.
Il decreto legislativo 8 febbraio 2006,n. 114 stabilisce che dopo il comma 2 dellarticolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,n. 109 , recante lattuazione di alcune direttive europee, concernenti letichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, sono inseriti o seguenti:
-2-bis. Gli ingredienti, elencati nellallegato 2, sezione III, o derivati da un ingrediente elencato in tale sezione, utilizzati nella fabbricazione di un prodotto finito e presenti anche se in forma modificata debbono essere indicati nellelenco degli ingredienti se non figurano nella denominazione di vendita del prodotto stesso.
-2-ter. Le sostanze derivate da ingredienti elencati nellAllegato 2, sezione III, utilizzate nella fabbricazione di un prodotto alimentare e presenti anche se in forma modificata, devono figurare in etichetta col nome dellingrediente da cui derivano; detta disposizione non si applica se la stessa sostanza figura già col proprio nome nella lista degli ingredienti del prodotto finito.
2-quater.Gli ingredienti elencati allAllegato 2, sezione III, devono figurare sulletichettatura anche delle bevande contenenti alcool in quantità superiore a 1,2 per cento in volume.
Lindicazione dellingrediente o degli ingredienti o dei derivati di cui allAllegato 2, sezione III, è preceduta dal termine contiene, se detti ingredienti non figurano nella denominazione di vendita o nellelenco degli ingredienti.
Il nuovo decreto riguarda anche letichettatura di frutta, ortaggi e funghi e degli ingredienti sostituibili, oltre alle deroghe per gli ingredienti composti.
Il decreto legislativo 8 febbraio 2006,n. 114 stabilisce che dopo il comma 2 dellarticolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,n. 109 , recante lattuazione di alcune direttive europee, concernenti letichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, sono inseriti o seguenti:
-2-bis. Gli ingredienti, elencati nellallegato 2, sezione III, o derivati da un ingrediente elencato in tale sezione, utilizzati nella fabbricazione di un prodotto finito e presenti anche se in forma modificata debbono essere indicati nellelenco degli ingredienti se non figurano nella denominazione di vendita del prodotto stesso.
-2-ter. Le sostanze derivate da ingredienti elencati nellAllegato 2, sezione III, utilizzate nella fabbricazione di un prodotto alimentare e presenti anche se in forma modificata, devono figurare in etichetta col nome dellingrediente da cui derivano; detta disposizione non si applica se la stessa sostanza figura già col proprio nome nella lista degli ingredienti del prodotto finito.
2-quater.Gli ingredienti elencati allAllegato 2, sezione III, devono figurare sulletichettatura anche delle bevande contenenti alcool in quantità superiore a 1,2 per cento in volume.
Lindicazione dellingrediente o degli ingredienti o dei derivati di cui allAllegato 2, sezione III, è preceduta dal termine contiene, se detti ingredienti non figurano nella denominazione di vendita o nellelenco degli ingredienti.
Il nuovo decreto riguarda anche letichettatura di frutta, ortaggi e funghi e degli ingredienti sostituibili, oltre alle deroghe per gli ingredienti composti.
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