Individuazione delle attività lavorative ad elevato rischio di infortuni

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2006 è pubblicato il Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza permanente Stato Regioni riguardante l’”Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità e l salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell’articolo 15 della Legge 30 marzo 2001, n.125.

Il Provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano riporta l’intesa raggiunta il 16 marzo 2006 ai sensi all’articolo 15 della legge 30 marzo 2001,n.125 recante “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il compito di individuare le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, per le quali è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ed ,inoltre, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003,n.131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato – Regioni, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni.
In seguito alla nota n.10092/431/22 del 25 ottobre 2005 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso uno schema di decreto che individua le attività lavorative per le quali sono vietate l’assunzione e la somministrazione di bevande e superalcoliche, nella riunione svoltasi a livello tecnico il 10 gennaio 2006, le regioni hanno posto come pregiudiziale all’espressione del parere l’utilizzazione della procedura prevista dall’articolo 8 , comma 6 della legge 5 giugno 2003,n.131, proponendo altresì modifiche ed integrazioni all’allegato 1 del Provvedimento in esame.
In base all’intesa di cui al Provvedimento 16 marzo 2006, come previsto all’articolo 1, comma 1 , “le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001,n.125 sono quelle individuate nell’allegato 1, che forma parte integrante della presente intesa”.

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