Attuazione di una rete europea di informazione e di osservazione ambientale.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 126/13 del 21-5-2009 è pubblicato il Regolamento(CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale.

Poiché il Regolamento(CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, riguardante l’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale, è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese, il Parlamento europeo e il Consiglio, ai fini di razionalità e chiarezza, hanno ritenuto opportuno provvedere alla codificazione di tale regolamento.

A norma dell’articolo 174 del trattato, la Comunità deve, nel predisporre l’azione in materia ambientale, tener conto, fra l’altro, dei dati scientifici e tecnici disponibili e aggiornati.

La raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati ambientali a livello europeo sono necessarie per fornire informazioni oggettive, attendibili e comparabili che consentano alla Comunità e agli Stati membri di adottare le misure indispensabili alla protezione dell’ambiente, di valutarne l’attuazione e di garantire una efficace informazione del pubblico sullo stato dell’ambiente.

L’adozione del presente regolamento, stabilisce che :
“Per raggiungere gli scopi di protezione e di miglioramento dell’ambiente stabiliti nel trattato e nei successivi programmi di azione della Comunità in materia ambientale, così come lo sviluppo sostenibile, l’obiettivo dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale è di fornire alla Comunità e agli Stati membri:
a) informazioni oggettive, attendibili e comparabili a livello europeo che consentano di adottare le misure necessarie per la protezione dell’ambiente, di valutarne l’attuazione e di garantire una efficace informazione del pubblico sullo stato dell’ambiente e a tal fine;
b) il supporto tecnico e scientifico necessario.
All’art. 2 del regolamento sono indicati i compiti previsti per raggiungere l’obiettivo di cui sopra.

I principali campi di attività dell’Agenzia includono, nella più ampia misura possibile, tutti gli elementi che permettono di acquisire le informazioni utili e descrivere lo stato attuale e prevedibile dell’ambiente dai seguenti punti di vista:
a) la qualità dell’ambiente;
b) le pressioni sull’ambiente;
c) la sensibilità dell’ambiente;
anche nel contesto dello sviluppo sostenibile.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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