A norma dellarticolo 174 del trattato, la Comunità deve, nel predisporre lazione in materia ambientale, tener conto, fra laltro, dei dati scientifici e tecnici disponibili e aggiornati.
La raccolta, lelaborazione e lanalisi dei dati ambientali a livello europeo sono necessarie per fornire informazioni oggettive, attendibili e comparabili che consentano alla Comunità e agli Stati membri di adottare le misure indispensabili alla protezione dellambiente, di valutarne lattuazione e di garantire una efficace informazione del pubblico sullo stato dellambiente.
Ladozione del presente regolamento, stabilisce che :
Per raggiungere gli scopi di protezione e di miglioramento dellambiente stabiliti nel trattato e nei successivi programmi di azione della Comunità in materia ambientale, così come lo sviluppo sostenibile, lobiettivo dellAgenzia europea dellambiente e della rete europea dinformazione e di osservazione in materia ambientale è di fornire alla Comunità e agli Stati membri:
a) informazioni oggettive, attendibili e comparabili a livello europeo che consentano di adottare le misure necessarie per la protezione dellambiente, di valutarne lattuazione e di garantire una efficace informazione del pubblico sullo stato dellambiente e a tal fine;
b) il supporto tecnico e scientifico necessario.
Allart. 2 del regolamento sono indicati i compiti previsti per raggiungere lobiettivo di cui sopra.
I principali campi di attività dellAgenzia includono, nella più ampia misura possibile, tutti gli elementi che permettono di acquisire le informazioni utili e descrivere lo stato attuale e prevedibile dellambiente dai seguenti punti di vista:
a) la qualità dellambiente;
b) le pressioni sullambiente;
c) la sensibilità dellambiente;
anche nel contesto dello sviluppo sostenibile.
(LG-FF)