Autocertificazione: rinviata al 30 giugno 2013 da Legge 228/2012

La GU n. 302 del 29-12-2012 – S.O. n.212 pubblica la Legge n. 228/2012 detta di “stabilità” con moltissimi emendamenti al testo base proposto dal Governo, compresi quelli del cosiddetto “Decreto Milleproroghe”.
Tra gli emendamenti, la proroga della possibilità di “Autocertificazione” degli obblighi del DVR di cui all’art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 per le PMI, fino a 10 lavoratori.

La G.U. n. 302 del 29-12-2012 – S.O. n. 212 – pubblica la Legge n. 228/2012 detta di “stabilità” con moltissimi emendamenti al testo base proposto dal Governo.

Tra gli emendamenti, la proroga della possibilità di “Autocertificazione” degli obblighi del DVR di cui all’art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 per le PMI, fino a 10 lavoratori.

La proroga è prevista al comma 388 e nella successiva tabella, che contiene oltre 35 rinvii, tra cui:

la tabella, alla voce n. 9, contiene: rinvio al 30 giugno 2013 degli obblighi di cui all’art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 (che prorogato molte volte prevedeva ora la scadenza del 31.12.2012).

(vedi link).

Il comma 5 dell’art. 29, recita:
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi
di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.
Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

Le aziende da sempre ESCLUSE sono:
a) aziende industriali di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 334/99 e smi
(cosiddetta Direttiva “Seveso-2” sui rischi rilevanti);
b) centrali termoelettriche;
c) impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.L.gs. 230/1995 e smi
(Attuazione delle Direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti);
d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
g) strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Inoltre NON risulta prorogato il comma 6, che recita:
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate
di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell’elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.

La proroga, ovviamente NON è prevista, poichè sono già state approvate le procedure standardizzate (vedi link).

Inoltre è stata approvata anche una modifica all’art. 42 del D.Lgs. 81/2008, che recita:
«Con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione di una verifica straordinaria, da effettuarsi nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché del personale riconosciuto non idoneo, anche in via permanente, allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale ma idoneo a proficuo lavoro, ai sensi dell’articolo 6 del CCNL integrativo del comparto sanità del 20 settembre 2001. Con il medesimo decreto sono stabilite anche le modalità con cui le aziende procedono a ricollocare, dando priorità alla riassegnazione nell’ambito dell’assistenza territoriale, il personale eventualmente dichiarato idoneo a svolgere la propria mansione specifica, in esito alla predetta verifica.

omissis

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