Aviazione civile: armonizzazione regole tecniche e procedure amministrative nell’UE

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE C 179E/1 del 1° agosto 2006 è pubblicata la Posizione Comune (CE) N. 9/2006 definita dal Consiglio il 9 marzo 2006 in vista dell’adozione del regolamento(CE)n…/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio…che modifica il Regolamento(CEE) n. 3922/91 del Consiglio, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile.

Nel primo “considerando” della Posizione Comune (CE) N. 9/2006 si legge che il Regolamento(CEE) n. 3922/91 stabiliva una serie di norme comune di sicurezza, che sono riportate nell’allegato II dello stesso, riguardanti, in particolare, la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli aeromobili, nonché le persone e gli organismi interessati a tale attività. Tali norme di sicurezza armonizzate si applicavano a tutti gli aeromobili utilizzati dagli operatori comunitari, a prescindere dal fatto che tali aeromobili siano immatricolati in uno Stato membro o di un paese terzo.
Poiché l’articolo 4, paragrafo 1, del citato regolamento prescrive, per i settori che non erano menzionati nell’allegato II, l’adozione di regole tecniche e procedure amministrative comuni sulla base dell’articolo , paragrafo 2, del trattato, il nuovo Regolamento (CE) in via di adozione definisce i criteri per l’adozione delle stesse regole tecniche e procedure amministrative.
In particolare il nuovo Regolamento (CE) tiene in considerazione il fatto che le autorità comuni (JAA) hanno adottato una serie di norme armonizzate per il trasporto aereo commerciale, dette JAR-OPS 1 (norme aeronautiche comuni – trasporto aeronautico commerciale (velivoli), successivamente modificate. Tali norme (modifica 8 del 1° gennaio 2005) definiscono il livello minimo di sicurezza richiesto per questo tipo di operazioni e costituiscono pertanto una buona base per la normativa comunitaria sull’esercizio dei velivoli. E’stato necessario – si legge nel considerando 4) modificare le JAR-OPS 1 per renderle conformi alla legislazione e alle politiche comunitarie, tenuto conto delle loro molteplici implicazioni di tipo economico e sociale. Il nuovo testo non potrebbe essere pertanto recepito nel diritto comunitario mediante un semplice rinvio alle JAR-OPS 1 nel regolamento (CEE) n. 3922/91. Pertanto, al detto regolamento è stato aggiunto un nuovo allegato che contiene le norme comuni.
Il nuovo regolamento (CE) adegua, inoltre, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3922/91 relative al campo di applicazione dello stesso per tener cono del regolamento(CE)n.1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2002 recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea e delle relative norme di attuazione stabilite con il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale degli aeromobili e dei relativi prodotti.
Nei tre anni che seguono l’entrata in vigore del nuovo regolamento(CE) in via di adozione è ritenuto opportuno effettuare una valutazione medico scientifica delle disposizioni relative ai limiti dei tempi di volo e di servizio e, per quanto necessario, delle disposizioni relative ai membri dell’equipaggio di cabina.

Fonte: Eur-Lex

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