Le misure istituite dalla presente direttiva la cui applicazione è prevista ai pesticidi che sono prodotti fitosanitari sono complementari e non devono incidere sulle misure fissate da altra normativa comunitaria del settore, in articolare dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per lazione comunitaria in materia di acque, dal regolamento(CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale, e dal regolamento(CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo allimmissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Inoltre tali misure devono lasciare impregiudicate le misure facoltative nel quadro dei regolamenti sui fondi strutturali o del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20° settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
La considerazione n. 5 alla presente direttiva suggerisce che:
Per agevolare lattuazione della presente direttiva gli Stati membri dovrebbero ricorrere a piani di azione nazionali per definire gli obiettivi quantitativi, gli obiettivi, le misure, i tempi e gli indicatori per la riduzione dei rischi e degli impatti sullutilizzo dei pesticidi sulla salute umana e sullambiente e er incoraggiare lo sviluppo e lintroduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la dipendenza dallutilizzo di pesticidi. Gli Stati membri dovrebbero controllare limpiego di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che destano particolare preoccupazione e stabilire i tempi e gli obiettivi per la riduzione del loro uso, in particolare quando si tratta di u n metodo adeguato per realizzare obiettivi di riduzione del rischio. I Piani dazione nazionali dovrebbero essere coordinati con i piani di attuazione previsti da atti comunitari e potrebbero essere utilizzati per raggruppare gli obiettivi da conseguire nellambito di altra normativa comunitaria in materia di pesticidi.
Poiché lobiettivo della presente direttiva, vale a dire la tutela della salute umana e dellambiente contro i potenziali rischi connessi alluso dei pesticidi, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dallarticolo 5 del trattato;
la presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo del trattato.
(LG-FF)