Banca dati pubblica e gratuita della normativa vigente

Il Decreto Legge DECRETO-LEGGE “Misure urgenti in materia di semplificazione normativa” intende favorire la predisposizione di una Banca dati pubblica e gratuita della normativa vigente. Il D.L. ha il n. 200 del 22 dicembre 2008 ed è pubblicato sulla G.U. n. 298 del 22 Dicembre 2008

Il Decreto Legge DECRETO-LEGGE “Misure urgenti in materia di semplificazione normativa” intende favorire la predisposizione di una Banca dati pubblica e gratuita della normativa vigente.

Il D.L. ha il n. 200 del 22 dicembre 2008 ed è pubblicato sulla G.U. n. 298 del 22 Dicembre 2008.

Testo del Decreto Legge

Art. 1.
Banca dati pubblica e gratuita della normativa vigente

1. Sulla base delle intese gia’ acquisite tra la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e le Presidenze della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica, il Ministro per la semplificazione
normativa promuove, assume e coordina le attivita’ volte a realizzare
l’informatizzazione e la classificazione della normativa vigente per
facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei
cittadini. Assicura, altresi’, la convergenza presso il Dipartimento
degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio
dei Ministri di tutti i progetti di informatizzazione e di
classificazione della normativa statale e regionale in corso di
realizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche.
2. Al fine di assicurare la piena convergenza delle attivita’
connesse all’attuazione del programma di cui al comma 1 e la massima
efficienza nell’utilizzo delle relative risorse, il Ministro per la
semplificazione normativa adotta, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
uno o piu’ decreti finalizzati:
a) alla razionalizzazione, sentito il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, delle attivita’ degli organismi e
degli enti operanti nell’ambito delle materie di cui al comma 1 e
alla individuazione delle modalita’ di utilizzo del personale delle
pubbliche amministrazioni gia’ impegnato nel programma di cui al
comma 1;
b) al coordinamento con le attivita’ in corso per l’attuazione
dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
c) alla determinazione, di concerto con il Ministro della
giustizia, dei criteri per l’adozione delle procedure connesse alla
pubblicazione telematica degli atti normativi nella prospettiva del
superamento dell’edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale, anche ai
sensi di quanto disposto dall’articolo 27, comma 2, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133.
3. Le attivita’ del programma sono finanziate con le risorse del
fondo istituito ai sensi dell’articolo 107 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, ed iscritte nel corrispondente capitolo di spesa del
bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Il comma 584 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, e’ abrogato.

Art. 2.
Abrogazioni espresse

1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le disposizioni
elencate nell’Allegato 1.
2. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di
rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse
esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti
nell’Allegato 1.

Art. 3.
Modifiche all’Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112

1. Sono soppresse dall’Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, le disposizioni elencate nell’Allegato 2.

Art. 4.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

(PaRa)

Approfondimenti

Precedente

Prossimo