Controlli sui conducenti, i veicoli e le imprese di trasporto: in G.U. il modello di lista di controllo

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2008 il D.M. 1° dicembre 2008 recante Determinazione di un modello di lista di controllo per uniformare le procedure dei controlli nei locali delle imprese in attuazione dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144.

Il decreto ministerale consta di un articolo e un allegato.

L’articolo unico recita:
“1. E’ approvato il modello di lista di controllo di cui all’allegato 1, per agevolare e rendere uniformi le procedure di controllo, nell’ambito degli accertamenti svolti nei locali delle imprese, in attuazione dell’ art. 7 del decreto legislativo 4 agosto
2008, n. 144.
2. Nel corso delle operazioni di controllo presso la sede delle imprese, svolte ai sensi del presente decreto, gli organi di controllo si attengono alla lista di cui al precedente comma.
3. Gli accertamenti indicati nella lista di controllo non sono da intendersi esaustivi, potendo l’attivita’ di controllo riguardare ulteriori documenti e atti che devono essere conservati secondo le vigenti norme.”

Tale norma dà attuazione all’articolo 7 del D.Lgs. 144/2008, di seguito riportato:

“Art. 7. Controlli nei locali delle imprese
1. I controlli nei locali delle imprese sono svolti in modo che vengano verificati almeno i punti elencati nella parte A e B dell’allegato I.
2. Nel corso delle operazioni di controllo nei locali delle imprese sono inoltre rilevate le informazioni relative al tipo di attivita’ di trasporto, ossia se si tratta di attivita’ a livello nazionale o internazionale, passeggeri o merci, per conto proprio o per conto terzi, alle dimensioni del parco veicoli dell’impresa ed al tipo di tachigrafo se analogico o digitale.
3. Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i verbali loro rilasciati dagli organismi di controllo, i protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai controlli effettuati.
4. Al fine di agevolare le operazioni di controllo di cui al comma 3, e’ stabilito un modello di lista di controllo, da adottarsi con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. I controlli nei locali delle imprese si effettuano, inoltre, quando siano state accertate su strada gravi infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 o al regolamento (CEE) n. 3821/85; a tal fine il Ministero dell’interno comunica ogni tre mesi all’Ufficio di coordinamento l’elenco delle imprese, stabilite in Italia o in uno dei Paesi membri, sanzionate per le infrazioni di cui all’allegato III della direttiva 2006/22/CE.
6. L’Ufficio di coordinamento sulla base delle informazioni ricevute dal Ministero dell’interno e tenuto anche conto delle informazioni eventualmente fornite dagli organismi di collegamento designati degli altri Stati membri, comunica al Ministero del lavoro l’elenco delle imprese italiane da controllare.
7. L’Ufficio di coordinamento compila altresi’ l’elenco delle imprese stabilite negli altri Stati membri che hanno commesso gravi infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 o al regolamento (CEE) n. 3821/85 sul territorio nazionale e ne da’ comunicazione alle rispettive autorita’ competenti, individuate ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2006/22/CE.”

AG

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