Interpello: consegna al RLS del DVR solo su supporto informatico?

Il Ministero del Lavoro – rispondendo ad un interpello il 19/12/2008 – ritiene che il DVR possa essere “messo a disposizione” del RLS su supporto informatico se tale modalità, consente la disponibilità del documento in qualsiasi momento ed in qualsiasi area all’interno dei locali aziendali

Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro ritiene che, non essendo prevista alcuna formalità per la consegna del documento (DVR), l’adempimento all’obbligo di legge è comunque garantito mediante consegna dello stesso su supporto informatico, anche se utilizzabile solo su terminale video messo a disposizione del RLS giacché tale modalità, consentendo la disponibilità del documento in qualsiasi momento ed in qualsiasi area all’interno dei locali aziendali, non pregiudica lo svolgimento effettivo delle funzioni del RLS.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro si rappresenta (rispondendo ad un Interpello il 19/12/2008) quanto segue.

L’articolo 18 comma 1 lettera o) del D.Lgs. n. 81/2008, nel prevedere che il datore di lavoro debba consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi nonché consentire l’accesso ai dati relativi agli infortuni sul lavoro non specifica tuttavia le modalità di consegna.

Il comma 5 dell’art 53 del medesimo decreto stabilisce inoltre che tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro possa essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro si rappresenta quanto segue.
L’articolo 18 comma 1 lettera o) del D.Lgs. n. 81/2008, nel prevedere che il datore di lavoro debba consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi nonché consentire l’accesso ai dati relativi agli infortuni sul lavoro non specifica tuttavia le modalità di consegna.

Il comma 5 dell’art 53 del medesimo decreto stabilisce inoltre che tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro possa essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico.

(RP)

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