Larticolo 53, comma 4 e 4-quater stabiliscono, rispettivamente, che la Banca dItalia, in conformità delle deliberazioni del CICR, condizioni e limiti per lassunzione, da parte delle banche, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, uninfluenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché di soggetti d essi collegati e ove si verifichi in concreto lesistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca dItalia può stabilire condizioni e limiti specifici per lassunzione delle attività di rischio; inoltre, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica.
Dunque, la Deliberazione del 29 luglio 2008, n. 277, puntualizza che le attività di rischio complessive di un gruppo bancario o di una banca non appartenente un gruppo bancario nei confronti di soggetti collegati devono essere inferiori a una percentuale del patrimonio fissata dalla Banca dItalia, comunque non superiore al 20%.
Fermo restando il rispetto del limite consolidato, la Banca dItalica può prevedere, per le singole banche appartenenti a un gruppo, limiti diversi, comunque non superiori al 20% del patrimonio di vigilanza individuale. I limiti previsti possono essere differenziati a seconda del tipo di parte correlata. Bankitalia può fissare vincoli allassunzione di rischi di mercato derivanti da transazioni con parti correlate, anche fissando requisiti patrimoniali specifici.
Le attività di rischio e ogni altro rapporto di natura economica con soggetti collegati sono deliberati con modalità che garantiscano loggettività delle valutazioni.
Le deliberazioni sono adeguatamente motivate con riguardo alla corrispondenza delle condizioni economiche praticate criteri di mercato. Le banche sono tenute a effettuare specifici controlli in merito.
(LG-FF)