Banche: stabilii i limiti di rischio verso i soggetti collegati.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2008 è pubblicata la Deliberazione 29 luglio 2008 del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio concernente la “Disciplina delle attività di rischio e di altri conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati, ai sensi dell’articolo 53, commi 4 e 4-quater, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. (Deliberazione n. 277)”

Il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al citato decreto 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (TUB), e in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera h-quater, definisce le partecipazioni come le azioni, le quote e gli strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall’articolo 2351, ultimo comma, del codice civile.

L’articolo 53, comma 4 e 4-quater stabiliscono, rispettivamente, che la Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, condizioni e limiti per l’assunzione, da parte delle banche, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché di soggetti d essi collegati e ove si verifichi in concreto l’esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d’Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l’assunzione delle attività di rischio; inoltre, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica.

Dunque, la Deliberazione del 29 luglio 2008, n. 277, puntualizza che le attività di rischio complessive di un gruppo bancario o di una banca non appartenente un gruppo bancario nei confronti di soggetti collegati devono essere inferiori a una percentuale del patrimonio fissata dalla Banca d’Italia, comunque non superiore al 20%.

Fermo restando il rispetto del limite consolidato, la Banca d’Italica può prevedere, per le singole banche appartenenti a un gruppo, limiti diversi, comunque non superiori al 20% del patrimonio di vigilanza individuale. I limiti previsti possono essere differenziati a seconda del tipo di parte correlata. Bankitalia può fissare vincoli all’assunzione di rischi di mercato derivanti da transazioni con parti correlate, anche fissando requisiti patrimoniali specifici.

Le attività di rischio e ogni altro rapporto di natura economica con soggetti collegati sono deliberati con modalità che garantiscano l’oggettività delle valutazioni.

Le deliberazioni sono adeguatamente motivate con riguardo alla corrispondenza delle condizioni economiche praticate criteri di mercato. Le banche sono tenute a effettuare specifici controlli in merito.

(LG-FF)

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