Sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2005 è pubblicato il Decreto legislativo 30 maggio 2005,n.128 riguardante lAttuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione delluso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.
La direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell8 maggio 2003, stabilisce che gli Stati membri provvedano affinché una percentuale minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili sia immessa sui loro mercati e a tal fine stabiliscono obiettivi indicativi nazionali.
Con il recepimento di tale direttiva nellordinamento legislativo nazionale, mediante lemanazione del Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, anche lItalia si impegna dunque a promuovere lutilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di sicurezza dellapprovvigionamento di fonti di energia rispettando lambiente, e di promozione delle fonti di energia rinnovabili.
Come recita lart. 2 del decreto legislativo adottato, si intende per:
biocarburante: un carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa;
biomassa: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dallagricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
altri carburanti rinnovabili: carburanti rinnovabili, diversi dai biocarburanti, originati da fonti energetiche rinnovabili come definite nel decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e utilizzati per i trasporti;
tenore energetico: il potere calorifico inferiore di un carburante.
Gli obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo dei biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale, sono così fissati:
entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;
entro il 21 dicembre 2010: 2,5 per cento.
Con il recepimento di tale direttiva nellordinamento legislativo nazionale, mediante lemanazione del Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, anche lItalia si impegna dunque a promuovere lutilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di sicurezza dellapprovvigionamento di fonti di energia rispettando lambiente, e di promozione delle fonti di energia rinnovabili.
Come recita lart. 2 del decreto legislativo adottato, si intende per:
biocarburante: un carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa;
biomassa: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dallagricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
altri carburanti rinnovabili: carburanti rinnovabili, diversi dai biocarburanti, originati da fonti energetiche rinnovabili come definite nel decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e utilizzati per i trasporti;
tenore energetico: il potere calorifico inferiore di un carburante.
Gli obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo dei biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale, sono così fissati:
entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;
entro il 21 dicembre 2010: 2,5 per cento.
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