Biocarburanti: sanzioni per il mancato obbligo di immissione sul mercato.

Sulla G.U.n. 131 del 6 giugno 2008 è pubblicato il Decreto 23 aprile 2008, n. 100 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare contenente il “Regolamento recante le sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell’obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti.

Per quanto riguarda le “Sanzioni amministrative pecuniarie”, l’articolo 1 del Regolamento stabilisce che:
“1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in caso di violazione degli obblighi di immissione al consumol nel territorio nazionale della quantità di biocarburanti e o degli altri carburanti rinnovabili, di cui all’articolo 2-quater, della legge 11 marzo 2006, n. 81, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, così come sostituito dall’articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trasmette un documentato rapporto all’autorità competente ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso di violazione dell’obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale la quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili stabilita daòl regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all’articolo 2-quater, comma 3, della legge 11 marzo 2006, n. 81, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 10 gennaio 2006, n. 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 600,00 euro. Per tener conto della diversa gravità della violazione si applica una maggiorazione della sanzione stessa, calcolata in ragione del diverso peso percentuale dei certificati di immissione in consumo mancanti…

(LG-SP)

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