Incidente di Linate e posizione di garanzia del direttore aereoporto: sentenza Cassazione Penale

La Suprema Corte, Quarta Sezione Penale, con la sentenza n. 22614 del 20 febbraio 2008 (depositata il 6 giugno 2008), nel respingere i ricorsi presentati nel procedimento relativo al disastro aereo dell’aeroporto di Linate dell’8 ottobre 2001, si è pronunciata sulla posizione di garanzia del direttore dell’aereoporto

Nel respingere i ricorsi presentati nel procedimento relativo al disastro aereo dell’aeroporto di Linate dell’8 ottobre 2001, la Corte, dopo aver ribadito che gli obblighi inerenti ad una posizione di garanzia si caratterizzano rispetto agli altri obblighi di agire perché determinati dalla previa attribuzione al garante da parte di una norma dello specifico potere di impedire eventi offensivi di beni altrui, ha affermato che con riguardo al periodo successivo all’entrata in vigore del d. lgs. n. 250 del 1997, il quale ha trasferito i compiti in precedenza assegnatigli dall’art. 719 cod. nav. all’ENAV e all’ENAC, ma precedente all’intervento del d. lgs. n. 96 del 2005, che ne ha definitivamente eliminato la figura, non è possibile desumere la sussistenza in capo al direttore di aeroporto, in quanto tale, di una posizione di garanzia comportante l’obbligo di regolare e vigilare sui movimenti degli aeromobili nell’aeroporto, negando altresì possa ritenersi che, solo in ragione dell’inserimento organico di quest’ultimo nell’ENAC ed in mancanza invece di una espressa previsione normativa in tal senso, allo stesso fosse attribuito l’obbligo di rendere statuizioni impositive nei confronti dell’ENAV ovvero di sostituirsi al medesimo in caso di inadempienza o ritardo da parte di tale ente nella predisposizione dei presidi necessari per la gestione in sicurezza del traffico aereo a terra. La Corte, con la medesima pronunzia, ha invece affermato che l’aggravante di cui all’art. 61 n. 9 cod. pen. è configurabile anche con riguardo ai delitti di disastro colposo, omicidio colposo e lesioni colpose, atteso che la violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione o al pubblico servizio in cui si risolve la circostanza non è un elemento costitutivo delle fattispecie normativamente prefigurate dei summenzionati reati.

AG

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