Al fine di agevolare gli Stati membri a conformarsi all obbligo di presentare informazioni sull autorizzazione e sulla registrazione dei biocidi di cui all articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, viene istituito un sistema standardizzato d informazione a livello di Unione europea sotto forma di un registro per i biocidi.
Per garantire la coerenza dei dati, è opportuno che tutti gli Stati membri utilizzino il registro per inserire le informazioni previste dall articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE.
La presente decisione si applica a decorrere dal 1° luglio 2010, ma poiché il sistema standardizzato di informazione è ancora in fase di sviluppo, è opportuno prevedere una proroga all’applicazione della presente decisione.
(LG/Pa-Ro)