La Relazione della Commissione su “Sviluppi e implicazioni del diritto dei brevetti nel campo della biotecnologia e dell’ ingegneria genetica”
La Commissione delle Comunità europee ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio una Relazione su ” Sviluppi e implicazioni del diritto dei brevetti nel campo della biotecnologia e dell’ ingegneria genetica ” ( Bruxelles, 07.10.2002 COM (2002)545 definitivo ). Nella Sintesi della Relazione si legge che la stessa ” è redatta in forza dell’ art. 16, lettera c), della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, che impone alla Commissione di trasmettere annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una apposita Relazione. La direttiva 98/44/CE è stata adottata dopo quasi dieci anni di costruttivo dibattito in seno al Consiglio e al Parlamento europeo. Dalle discussioni è emerso con chiarezza – si legge ancora – che le invenzioni biotecnologiche rappresentano un settore in piena espansione: nuove tecniche che suscitano grandi speranze in campo terapeutico o alimentare si impongono molto rapidamente. Il legislatore europeo ha giudicato necessario non ostacolare lo sviluppo. Tuttavia è sembrato opportuno istituire un quadro normativo certo, idoneo a consentire alle imprese europee di sviluppare e commercializzare prodotti e processi ottenuti grazie all’ ingegneria genetica. Il legislatore europeo ha ritenuto che tale settore in piena evoluzione doveva essere sottoposto ad attenta osservazione al fine di seguirne lo sviluppo e di prevenire eventuali disfunzioni. La Comunicazione della Commissione del 23 gennaio 2002 dal titolo ” Le scienze della vita e la biotecnologia ” ricorda chiaramente tale obiettivo. E’ in questa ottica che la prima relazione annuale prevista in virtù della direttiva 98/44/CE è stata redatta per essere trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo. Essa è intesa a mettere in luce le disposizioni chiave di tale direttiva, in quadrandole nel contesto della sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea del 9 ottobre 2001. Da tale analisi emerge che gli articoli relativi alla brevettabilità dei vegetali e degli animali e alla brevettabilità degli elementi isolati dal corpo umano o altrimenti prodotti tengono conto delle preoccupazioni della società, nonché del necessario finanziamento della ricerca.Essi rispettano scrupolosamente le norme etiche riconosciute in seno alla Comunità europea, pur proteggendo le invenzioni sviluppate nel settore. La biotecnologia e l ‘ ingegneria genetica – si sottolinea nella Relazione – non sono scienze cristrallizzate e statiche, pertanto la Commissione deve individuare e valutare le problematiche emergenti o quelle già in essere che acquistano nuovo rilievo.
Fonte: Eur-Lex
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