Cassazione Penale: responsabilità del datore di lavoro per caduta dell’operaio nella fossa di ispezione durante la pulizia dei treni

Cassazione Penale, Sez. 4, 13 maggio 2026, n. 17113 – Caduta dell’operaio nella fossa di ispezione durante la pulizia dei treni: confermata la responsabilità del datore di lavoro.

 

La Corte di appello – in parziale riforma della sentenza del Tribunale che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva condannato l’imputato per il reato di lesioni personali gravi commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in danno al dipendente – rimetteva la determinazione del risarcimento del danno al separato giudizio civile, revocava la relativa statuizione e la subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, confermando nel resto la sentenza impugnata.
L’imputato, quale datore di lavoro e legale rappresentante della società cooperativa alla quale Trenitalia aveva affidato i lavori dei servizi di pulizia del materiale rotabile, è stato ritenuto responsabile delle lesioni gravi cagionate al lavoratore, operaio addetto alle pulizie, consistite nella “frattura calcagni bilaterale”, con esiti permanenti nella misura del 6%, che si procurava in quanto, durante l’attività di rimozione dei graffiti da un treno in sosta all’interno della rimessa, cadeva all’interno della fossa di ispezione situata sul lato ovest del convoglio, lunga circa 25 metri e profonda 1,20 metri, sufficientemente illuminata e, in ogni caso, segnalata da cartellonistica e da fasce a terra, secondo l’art. 3 D.P.R. n. 469 del 1979.
In particolare, si imputa all’imputato di aver violato:
– l’art. 28, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81 del 2008, i) per aver omesso di effettuare un’idonea valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute del lavoratore, segnatamente di indicare le adeguate misure di prevenzione e protezione da attuare a seguito della valutazione dei rischi rilevati, atteso che nella scheda contenuta nel documento di valutazione dei rischi quale misura operativa di sicurezza di analisi del rischio delle fosse di ispezione era indicato solamente di “fare particolare attenzione quando si cammina lungo i bordi della fossa”, misura risultata inidonea ed in contrasto con le norme di sicurezza sul lavoro, nella specie la legge n. 19 del 1974, il D.Lgs. n. 81 del 2008 e la norma UNI 9721; ii) per aver omesso di individuare le procedure per l’attuazione delle misure di sicurezza da realizzare e di individuare i profili professionali ed i ruoli dell’organizzazione aziendale che vi dovevano provvedere tra i soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
– l’art. 64, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 81 del 2008, per aver omesso di rendere sicuro il movimento delle persone all’interno della rimessa ponendo lungo i perimetri delle due fosse est ed ovest un idoneo parapetto ovvero altre difese atte ad evitare il pericolo di caduta dei lavoratori, in conformità ai requisiti di cui all’art. 3 L. n. 191 del 1974 e D.P.R. n. 469 del 1979 e dei punti 1.4.9., 3.4.1. e 3.4.2. dell’All. IV al D.Lgs. n. 81/2008;
– l’art. 37, comma 1, lett. a) e b) D.Lgs. n. 81 del 2008, per aver omesso di fornire al lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento alla mansione svolta, ai possibili danni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione da adottare, riferite al lugo di lavoro ove operava, cioè, alla rimessa ed alle fosse di ispezione ivi presenti.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.

Il ricorso è inammissibile.
Le due sentenze di merito hanno bene evidenziato che i) il rischio di caduta nelle fosse fosse stato previsto, ma non correttamente valutato, posto che l’unica misura di sicurezza prevista era quella di “fare particolare attenzione quando si cammina lungo i bordi della fossa”, giudicata da entrambi i giudici del tutto inidonea a scongiurare o a ridurre il rischio di caduta, nonché ad individuare misure organizzative, specie in considerazione della concreta attività svolta dal lavoratore (rimozione dei graffiti sulle carrozze dei treni), che determinava il versamento al suolo di residui di vernice e di materiale acido, che rendevano scivoloso il pavimento; ii) l’installazione di parapetti asportabili ovvero la previsione di una copertura della fossa d’ispezione ovest della rimessa costituivano condotte pienamente esigibili, in considerazione della posizione di garanzia rivestita dall’odierno ricorrente, quale datore di lavoro; iii) la fossa nella quale il dipendente era caduto – secondo quanto desunto dalle dichiarazioni dello stesso lavoratore infortunato, dal materiale fotografico e dalla relazione di polizia giudiziaria, redatta dall’Ispettore del lavoro all’esito di plurimi sopralluoghi – non era utilizzata di frequente, con la conseguenza che si imponeva l’installazione di parapetti asportabili ovvero la copertura della fossa con pannelli antisdrucciolevoli, in base alla norma tecnica UNI 9721; iiii) il lavoratore infortunato non aveva ricevuto una adeguata formazione in ordine ai rischi che l’attività da lui svolta comportava, circostanza questa che i giudici di merito hanno tratto dalle dichiarazioni dello stesso lavoratore e dalla relazione di polizia giudiziaria, che evidenziava come il lavoratore avesse svolto un corso di formazione generale ed uno specifico in relazione al rischio medio, ma come non avesse ricevuto nessuna formazione ovvero particolari informazioni sul rischio specifico di caduta durante o all’esito delle operazioni di pulizia cui era addetto, in violazione di quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni in materia di formazione dei lavoratori; iiiii) la consulenza dell’imputato era stata adeguatamente valutata, evidenziando come si fondasse su un presupposto di partenza errato, vale a dire che la fossa in cui si ê verificato l’infortunio fosse in uso, con la conseguenza che le conclusioni cui era giunta dovessero essere disattese; iiiiii) che il lavoratore era caduto perché il pavimento era scivoloso e gli stivali di gomma che indossava non permettevano una adeguata aderenza al terreno.
Entrambe le sentenze di merito quindi hanno evidenziato in modo congruo ed esaustivo le norme antinfortunistiche violate, che hanno danno luogo alla colpa specifica in capo all’odierno ricorrente.
Inoltre nel caso di specie, la condotta tenuta dal lavoratore non presenta i caratteri dell’abnormità, sol che si consideri che rientrava nelle mansioni cui era addetto, tenuto conto che stava recandosi a lavare il secchio per eliminare i residui di vernice che si erano depositati, per poi preparare ulteriore prodotto da utilizzare per rimuovere i graffiti sulla carrozza che stava pulendo. Dunque, non ha attivato nessun rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal datore di lavoro, che, peraltro, non aveva nemmeno previsto figure addette al controllo della osservanza delle misure antinfortunistiche.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente.

Fonte: Olympus.uniurb

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