Cassazione Penale, Sez. 4, 12 maggio 2026, n. 17013 – Caduta mortale durante i lavori domestici in quota eseguiti da un pensionato settantasettenne su una scala inidonea. Confermata la responsabilità della committente privata.
La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale, ha rideterminato la pena nei confronti dell’imputata AA in relazione al reato di cui all’art. 113 e 589 cod. pen.
Secondo l’impostazione accusatoria l’imputata, nella qualità di committente dei lavori di posa presso la sua abitazione di una canalina di plastica destinata al passaggio di un cavo antenna TV, cagionava a BB – per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro – lesioni personali consistite in grave trauma cranico e politrauma agli arti che ne provocavano il decesso. In specie era contestata l’omessa verifica circa il possesso dei requisiti tecnici-professionali del lavoratore incaricato, in violazione dell’art. 90, comma 9, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 nonché di non avere individuato modalità corrette e sicure per l’esecuzione dei lavori in parola, avuto riguardo allo stato dei luoghi in cui l’attività doveva essere svolta, mettendo, peraltro, a disposizione del lavoratore una scala trasformabile non idonea allo svolgimento dei lavori.
All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale pur escludendo che nel caso in esame potesse trovare applicazione il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, è stata affermata la responsabilità dell’imputata, inquadrando la condotta dalla stessa tenuta, nell’alveo della c.d. “committenza privata” che non esclude l’onere, nell’affidare il lavoro da svolgere, di verificare la idoneità tecnico professionale del lavoratore anche in relazione alla pericolosità del lavoro da eseguire, assumendo su di sé la gestione del rischio.
La Corte di appello, ha rigettato l’appello proposto con il quale era stato rilevato che: a) le modalità esecutive erano diverse da quelle concordate con la committente; b) il BB, per quanto settantasettenne, continuava a svolgere una intensa attività di elettricista; c) la dinamica del sinistro non era stata adeguatamente ricostruita; d) non vi era prova circa l’asserita consegna al BB della scala, da parte dell’imputata. La Corte territoriale ha, inoltre, respinto l’argomento difensivo volto a riconoscere il “concorso di colpa” della persona offesa e il conseguente contenimento della pena e la riduzione delle provvisionali riconosciute alle parti civili.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso affidato a due motivi.
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
La Corte di appello ha confermato la pronuncia del Tribunale nei confronti di AA, riconoscendola responsabile del reato di omicidio colposo ai danni di BB. Il nucleo dell’addebito colposo risiede nell’aver causato la morte del lavoratore per imprudenza, negligenza e imperizia poiché, nella veste di committente privata di lavori di posa di una canalina in plastica destinata al passaggio di un cavo per antenna televisiva, non avrebbe verificato i requisiti tecnico-professionali del lavoratore incaricato e per non aver assicurato l’adozione di corrette modalità di esecuzione in sicurezza. L’imputata avrebbe inoltre messo a disposizione della vittima una scala inadeguata rispetto ai rischi di caduta, circostanza che ha contribuito al tragico evento.
Il Tribunale ha confermato la sentenza di primo grado sui presupposti della scelta da parte dell’imputata del prestatore d’opera, che per quanto descritto come particolarmente attivo, disponibile e astrattamente dotato di elevata competenza tecnica e professionale, era un uomo di settantasette anni che al momento del fatto non svolgeva più l’attività di elettricista essendo stata la sua ditta “cancellata” da oltre diciotto anni, dunque, privo di una organizzazione professionale.
Non vi è, dunque, violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza atteso che, fermo restando il fatto storico addebitato (ossia l’omissione del comportamento dovuto), la sentenza ha confermato il giudizio del primo giudice individuando la posizione di garanzia nella colpa generica senza che ciò abbia inciso sul diritto di difesa.
In proposito va ricordato che in materia di infortuni sul lavoro, ai fini della configurabilità di una responsabilità del committente per culpa in eligendo nella verifica dell’idoneità tecnico – professionale dell’impresa affidataria di lavori, non è necessario il perfezionamento di un contratto di appalto, essendo sufficiente che nella fase di progettazione dell’opera, intervengano accordi per una mera prestazione d’opera, atteso il carattere negoziale degli stessi (Sez. 3, n. 10014 del 06/12/2016, dep. 2017, Lentini, Rv. 269342).
Va ricordato che la giurisprudenza riconosce anche in capo al committente privato dei lavori una posizione di garanzia in relazione all’obbligo di una preventiva verifica sull’idoneità tecnico-professionale della persona offesa, in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati.
In particolare è stato affermato che “In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente privato non professionale che affidi in appalto lavori di manutenzione domestica, pur non essendo tenuto a conoscere, alla pari di quello professionale, le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale, ha, comunque, l’onere di scegliere adeguatamente l’impresa, verificando che essa sia regolarmente iscritta alla C.C.I.A., che sia dotata del documento di valutazione dei rischi e che non sia destinataria di provvedimenti di sospensione o interdittivi ai sensi dell’art. 14, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, altrimenti assumendo su di sé tutti gli obblighi in materia di sicurezza (Sez. 4 n. 26335 del 21/04/2021, Rv. 281497”).
Il committente ha, dunque, l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati.
Nella specie la posizione di garanzia dell’imputata è stata adeguatamente vagliata dalle sentenze conformi.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente.
Fonte: Olympus.uniurb


