Brevettabilità europea delle invenzioni informatiche

Una proposta di direttiva del parlamento europeo e del Consiglio

Il 20 febbraio 2002 è stata presentata la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, su presentazione della Commissione delle Comunità europee, relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici. La proposta nasce dalla considerazione che la creazione di software ha conosciuto una crescita costante, assumendo un peso notevole nell’ economia europea, contribuendo in maniera rilevante al PIL e all’ occupazione. Nel 1998 il valore del mercato europeo era -secondo la relazione della Commissione -di 39 miliardi di €. Secondo un recente studio di Datamonitor, il numero degli addetti al settore del software nei paesi dell’ Europa occidentale aumenterà dal 1999 al 2003 a ritmi compresi tra il 24% e il 71% con una media del 47%. Inoltre, sempre secondo questo studio, ogni posto di lavoro nel settore del software crea 2-4 posti di lavoro nei settori a valle e un posto di lavoro nei settori a monte. La potenzialità di crescita e, quindi, di incidenza sull’ economia sono accresciute dalla sempre maggiore importanza del commercio elettronico nella società dell’ informazione basata su Internet. Poiché l’ industria del software ha ormai raggiunto lo stadio della maturità, nuove avanzate sono sempre più ardue e costose e, al tempo stesso, ogni innovazione può facilmente essere copiata. Dunque, il brevetto ha una funzione essenziale di tutela delle invenzioni tecniche in generale. Poiché la tutela brevettuale delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, la situazione giuridica attuale è ambigua e, quindi, fonte di incertezza, la proposta di direttiva presentata dalla Commissione intende affrontare questa situazione armonizzando le legislazioni in materia per rendere più trasparenti le condizioni di brevettabilità. Dopo la consultazione basata sul Libro verde del 1997 sul brevetto comunitario e sul sistema dei brevetti in Europa, da alcune parti dell’ industria europea è giunta ripetutamente la richiesta di una rapida azione per eliminare l’attuale ambiguità e l’incertezza giuridica attorno alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici.Si deduce, pertanto, che l’azione comunitaria proposta risponde ai criteri di sussidiarietà in quanto i suoi obiettivi, cioè quelle della direttiva,sono limitati strettamente a definire le norme fondamentali sulla brevettabilità di queste invenzioni. Nella massima misura possibile, il diritto generale dei brevetti, per quanto si riferisce alla procedura e al merito e secondo l’interpretazione data dai tribunali nazionali, continuerà ad essere applicata e integrerà la direttiva, purché non sia in contraddizione con essa.

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