In particolare pubblica gli Allegati:
– Allegato B: Operazioni di smaltimento
– Allegato C: Operazioni di recupero
– Allegato D: Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 aggiornato al D.Lgs. 205/2010
– Allegato I: Caratteristiche di pericolo per i rifiuti
– Allegato L: Esempi di misure di prevenzione dei rifiuti
Sostituiscono gli allegati contenuti nella Parte Quarta del D.Lgs. 03 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 Aprile 2006 S.O. n. 96/L).
L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nellelenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi.
Una sostanza o un oggetto è considerato un rifiuto solo se rientra nella definizione di cui allarticolo 3, punto 1 della direttiva 2008/98/CE.
I diversi tipi di rifiuto inclusi nellelenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli.
I rifiuti contrassegnati nellelenco con un asterisco (*) sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione larticolo 20, che recita:
Rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici
Gli articoli 17, 18, 19 e 35 non si applicano ai rifiuti non differenziati prodotti da nuclei domestici.
Gli articoli 19 e 35 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o unimpresa che abbiano ottenuto lautorizzazione o siano registrati in conformità degli articoli 23 o 26.
(LP)