Campionamento e rilevamento degli organismi geneticamente modificati(OGM)

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 348/18 del 24 novembre 2004 è pubblicata la Raccomandazione della Commissione del 4 ottobre 2004 relativa agli orientamenti tecnici sui metodi di campionamento degli OGM e dei materiali ottenuti da OGM come tali o contenuti in prodotti, nel quadro del regolamento (CE) n. 1830/2003.

Il Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’ etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE, stabilisce un sistema per la trasmissione reciproca e la conservazione delle informazioni da parte degli operatori in ciascuna fase dell’ immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati, o di alimenti e mangimi ottenuti da OGM, ma non impone agli operatori di procedere al campionamento e all’analisi dei prodotti in ogni fase dell’ immissione in commercio per verificare la presenza di OGM o di materiali ottenuti da OGM. Ai fini dell’ adempimento degli obblighi di cui all’ art.9, paragrafo 1 del regolamento (CE) citato, la Commissione ha ritenuto opportuno adottare la Raccomandazione del 4 ottobre 2004 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 348/18 del 24 ottobre 2004 – fissando dei criteri tecnici omogenei sui metodi di campionamento e di rilevazione degli OGM e dei materiali ottenuti, ai fini del preventivo controllo sui rischi per la salute umana e animale.
Al fine di rendere efficaci i controlli, la Commissione raccomanda, oltre all’ effettuazione dei controlli ufficiali senza preavviso, di seguire tutte le fasi della produzione, trasformazione, stoccaggio e distribuzione, nel rispetto della normativa vigente, senza operare alcuna distinzione fra prodotti destinati all’ esportazione o all’uso interno. Tra l’ altro, la raccomandazione evidenzia che le analisi necessarie dovrebbero essere eseguite da laboratori accreditati secondo le norme ISO, con rilevazioni effettuate sui campioni prelevati secondo i metodi internazionali rappresentativi e omogenei. Affinché i campioni prelevati e analizzati siano rappresentativi dei diversi tipi di prodotti esaminati, nella raccomandazione sono definite e riportate le procedure di campionamento .Mentre i protocolli di campionamento per rilevare la presenza di sementi e altri materiali di propagazione vegetale geneticamente modificati nei lotti di sementi dovrebbero essere elaborati in conformità della normativa specifica relativa alle sementi e agli materiali di propagazione vegetale, le strategie di campionamento per i prodotti sfusi, gli alimenti e i mangimi sono trattate in sezioni distinte nelle quali si tiene conto delle caratteristiche specifiche dei diversi prodotti.

Fonte: Eur-Lex

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