In particolare il provvedimento vieta la vendita dei cuccioli di età inferiore ai due mesi e dei cani che non siano stati identificati e registrati.
Inoltre dispone che i proprietari o i detentori di cani provvedano, nel secondo mese di vita, alla loro identificazione e registrazione mediante lapplicazione di un microchip elettronico.
Per i cani di età superiore ai due mesi ladempimento è obbligatorio entro 30 giorni dallentrata in vigore dellOrdinanza.
Per quanto riguarda lapplicazione del microchip, essendo un atto medico, deve essere effettuata dai veterinari pubblici competenti per territorio o da veterinari libero professionisti abilitati ad accedere allanagrafe canina regionale.
Contestualmente allapplicazione del microchip i veterinari devono effettuare la registrazione nellanagrafe canina dei soggetti identificati.
Il certificato di iscrizione accompagnerà il cane in tutti i trasferimenti di proprietà.
LOrdinanza prevede inoltre che i Comuni debbano identificare e registrare in anagrafe i cani rinvenuti o catturati sul territorio e quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture convenzionate e attribuisce ai Sindaci la responsabilità dellosservanza di tali procedure.
Al fine di effettuare controlli di prevenzione del randagismo i Comuni dovranno dotare la propria Polizia locale di almeno un dispositivo di lettura di microchip ISO compatibile.
I microchip di identificazione dei cani possono essere prodotti e commercializzati unicamente da soggetti registrati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ai quali viene assegnata una serie numerica di codici identificativi elettronici.
I produttori e i distributori devono garantire la rintracciabilità dei lotti dei microchip venduti.
Entro 90 giorni dallentrata in vigore dellOrdinanza il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali definirà, con un provvedimento da sancire in sede di Conferenza Stato-Regioni, le modalità per assicurare linteroperatività tra la banca dati canina nazionale e le anagrafi canine regionali. Lo stesso provvedimento individuerà un unico documento di identificazione e registrazione dei cani, che dovrà essere adottato in sostituzione della certificazione attuale.
Fonte Ministerosalute.it – aggiornamento 21 agosto 2008)