Cantieri edili privati sotto 100 mila euro: Circolare n.30/2009 sulla Sicurezza sul lavoro

Con la Circolare n.30/2009, “Applicazione delle disposizioni dell’articolo 90, comma 11, D.Lgs. 81/2009”, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, intende chiarire, con particolare riferimento a quelle recentemente avanzate dalla Commissione dell’Unione europea, gli adempimenti necessari nell’ambito della sicurezza sul lavoro quando si tratta di lavori privati non soggetti al permesso di costruire e comunque di importo inferiore a 100 mila euro.

Con la Circolare n.30/2009, “ Applicazione delle disposizioni dell’articolo 90, comma 11, D.Lgs. 81/2009 “, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, intende chiarire, con particolare riferimento a quelle recentemente avanzate dalla Commissione dell’Unione europea, gli adempimenti necessari nell’ambito della sicurezza sul lavoro quando si tratta di lavori privati non soggetti al permesso di costruire e comunque di importo inferiore a 100 mila euro.

I chiarimenti riguardano l’applicazione delle specifiche misure di prevenzione relative alla sicurezza sul lavoro previste per i cantieri, vale a dire qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile (lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione ecc., permanenti o temporanei, in muratura , in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali. ecc.

I chiarimenti riguardano le misure di prevenzione da adottare quando nei cantieri è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea.
In tali casi, il TU sicurezza impone al committente (che è il soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata) o al responsabile dei lavori (il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i suoi compiti).

La circolare ministeriale chiarisce che “A seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 3 agosto 2009,n.106 (modifiche al TU sicurezza), l’articolo 90, comma 11, dispone quanto segue:
La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti al permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100 mila.
In tal caso le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori
“.

Tale norma – si legge nella circolare – persegue la finalità di consentire al committente la nomina del solo coordinatore per l’ esecuzione in cantieri non particolarmente complessi nei quali gli obblighi del coordinatore per la progettazione sono di entità tale da poter essere affidati all’ unica figura del coordinatore per l’esecuzione.

(LG-Pa-Ra)

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