La determinazione n. 1/2008 stabilisce la suddivisione in tre sezioni del Casellario informatico: in particolare, nelle sezioni riguardanti forniture e servizi sono inseriti, fra gli altri, i seguenti dati:
– stato di liquidazione o cessazione di attività;
– procedure concorsuali pendenti;
– episodi di grave negligenza, malafede o errore grave nellesecuzione dei contratti;
– sentenza di condanna passata in giudicato;
– notizie circa violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
– provvedimenti di esclusione dalle gare;
– falsità nelle dichiarazioni in merito ai requisiti per la partecipazione alle procedure di gara;
– tutte le notizie sugli operatori economici ritenute utili dallOsservatorio ai fini della tenuta del Casellario (come, ad esempio, violazioni in materia di sicurezza).
Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Determinazione n. 1/2008 è scattato lobbligo per le stazioni appaltanti di comunicare allAutorità di Vigilanza: 1) le esclusioni dalle gare di servizi e forniture (comprese quelle disposte per falsa dichiarazione); 2) le notizie relative agli operatori economici che non hanno comportato lesclusione, relativamente a violazioni in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, di cui la stazione appaltante sia venuta conoscenza nel corso della gara; 3) i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei contratti di servizi e forniture, da annotare nel Casellario.
Entro il termine citato vi è altresì lobbligo per le stazioni appaltanti di comunicare allAutorità di vigilanza le esclusioni dalle gare di servizi e forniture per ritardata od omessa comprova dei requisiti di ordine speciale, ai sensi dellarticolo 48 del citato Codice.
(LG-FF)