Casellario informatico delle imprese per i servizi e forniture.

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con Determinazione n. 1/2008 del 10 gennaio 2008, pubblicato nel S.O. n. 38 della Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008, ha istituito presso l’Osservatorio (a norma del DPR 25 gennaio 2000, n. 34, art. 27) le Sezioni del “Casellario informatico degli operatori economici esecutori dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

Il Casellario informatico è formato sulla base delle segnalazioni trasmesse dalle stazioni appaltanti, e i dati in esso contenuti sono pubblicizzati a cura dell’Osservatorio, consentendo in tal modo alle stazioni appaltanti di acquisire notizie sulle imprese operanti sul mercato dei lavori pubblici e di effettuare le verifiche prescritte dal “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (art. 38, comma 1, lettere e, h. m-bis del Decreto legislativo 12 maggio 2006, n. 163).

La determinazione n. 1/2008 stabilisce la suddivisione in tre sezioni del Casellario informatico: in particolare, nelle sezioni riguardanti forniture e servizi sono inseriti, fra gli altri, i seguenti dati:

– stato di liquidazione o cessazione di attività;
– procedure concorsuali pendenti;
– episodi di grave negligenza, malafede o errore grave nell’esecuzione dei contratti;
– sentenza di condanna passata in giudicato;
– notizie circa violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
– provvedimenti di esclusione dalle gare;
– falsità nelle dichiarazioni in merito ai requisiti per la partecipazione alle procedure di gara;
– tutte le notizie sugli operatori economici ritenute utili dall’Osservatorio ai fini della tenuta del Casellario (come, ad esempio, violazioni in materia di sicurezza).

Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Determinazione n. 1/2008 è scattato l’obbligo per le stazioni appaltanti di comunicare all’Autorità di Vigilanza: 1) le esclusioni dalle gare di servizi e forniture (comprese quelle disposte per falsa dichiarazione); 2) le notizie relative agli operatori economici che non hanno comportato l’esclusione, relativamente a violazioni in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, di cui la stazione appaltante sia venuta conoscenza nel corso della gara; 3) i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei contratti di servizi e forniture, da annotare nel Casellario.

Entro il termine citato vi è altresì l’obbligo per le stazioni appaltanti di comunicare all’Autorità di vigilanza le esclusioni dalle gare di servizi e forniture per ritardata od omessa comprova dei requisiti di ordine speciale, ai sensi dell’articolo 48 del citato Codice.

(LG-FF)

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