La Corte precisa che il datore va sempre considerato responsabile quando linfortunio risulta legato a carenza organizzativa dellimpresa, in quanto investito del dovere di garantire la salute dei lavoratori, come sancito dal codice civile.
La sentenza evidenzia che: D’altra parte si è già avuto modo di affermare (Cass., sez. lav., 08-04-2002, n. 5024) che “l’obbligo del datore di lavoro di garantire la salute del lavoratore in quanto bene primario e indisponibile sussiste anche in relazione alle condotte volontarie e di segno contrario del dipendente, sicché è configurabile, ai sensi dell’art. 2087 cc, la responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio subito da un dipendente per l’esercizio dell’attività lavorativa anche a fronte di una condotta imprudente di quest’ultimo, se tale condotta è stata determinata, o quanto meno agevolata, da un assetto organizzativo del lavoro non rispettoso delle norme antinfortunistiche, assetto conosciuto o colpevolmente ignorato dal datore di lavoro, che nulla abbia fatto per modificarlo al fine di eliminare ogni fonte di possibile pericolo.“
Fonte: Olympus.uniurb.it