Garante: trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro

Il Garante ha indicato le prescrizioni per il trattamento dei dati sensibili finalizzato alla gestione dei rapporti di lavoro. Il trattamento dei dati sensibili deve essere indispensabile alle indicazioni contenute nella AUTORIZZAZIONE del 24 giugno 2011 pubblicata sulla GU n. 162 del 14-7-2011 – Suppl. Ordinario n.171

Il Garante ha indicato le prescrizioni per il trattamento dei dati sensibili finalizzato alla gestione dei rapporti di lavoro. Il trattamento dei dati sensibili deve essere indispensabile alle indicazioni contenute nella AUTORIZZAZIONE del 24 giugno 2011 pubblicata sulla GU n. 162 del 14-7-2011 – Suppl. Ordinario n.171)

—————–

Sintesi (vedi link)

Il Garante …..Autorizza
il trattamento dei dati sensibili di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice,
finalizzato alla gestione dei rapporti di lavoro, secondo le prescrizioni di
seguito indicate.
Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i
programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il
trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere
realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità
che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità, in
conformità all’art. 3 del Codice.

3) Finalità del trattamento.
Il trattamento dei dati sensibili deve essere indispensabile:
a) per adempiere o per esigere l’adempimento di specifici obblighi o
per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa
comunitaria, da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi
anche aziendali, in particolare ai fini dell’instaurazione, gestione
ed estinzione del rapporto di lavoro, nonché del riconoscimento
di agevolazioni, dell’applicazione della normativa in materia di
previdenza ed assistenza anche integrativa, o in materia di igiene
e sicurezza del lavoro o della popolazione, nonché in materia
fiscale, sindacale, di tutela della salute, dell’ordine e della
sicurezza pubblica;

b) anche fuori dei casi di cui alla lettera a), in conformità alla legge e
per scopi determinati e legittimi, ai fini della tenuta della
contabilità o della corresponsione di stipendi, assegni, premi, altri
emolumenti, liberalità o benefici accessori;

c) per perseguire finalità di salvaguardia della vita o dell’incolumità
fisica dell’interessato o di un terzo;

d) per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in
sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla
normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e
per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Qualora i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, il diritto da far valere o difendere deve essere di rango
pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile;

e) per esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi,
nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti in
materia;

f) per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione
finalizzati alla copertura dei rischi connessi alla responsabilità del
datore di lavoro in materia di igiene e di sicurezza del lavoro e di
malattie professionali o per i danni cagionati a terzi nell’esercizio
dell’attività lavorativa o professionale;

g) per garantire le pari opportunità nel lavoro;

h) per perseguire scopi determinati e legittimi individuati dagli
statuti di associazioni, organizzazioni, federazioni o
confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro o
dai contratti dai contratti collettivi, in materia di assistenza sindacale ai datori
di lavoro.

(LP)

Approfondimenti

Precedente

Prossimo