Rischiano di essere archiviate molte accuse di bancarotta dei vertici delle aziende in crisi.
Infatti, non commette reato l’imprenditore di società fallita che, con l’accordo degli altri soci, abbia prelevato degli utili dai conti bancari prima dell’approvazione del bilancio.
Infatti, non commette reato l’imprenditore di società fallita che, con l’accordo degli altri soci, abbia prelevato degli utili dai conti bancari prima dell’approvazione del bilancio.
Rischiano di essere archiviate molte accuse di bancarotta dei vertici delle aziende in crisi.
Infatti, non commette reato l’imprenditore di società fallita che, con l’accordo degli altri soci, abbia prelevato degli utili dai conti bancari prima dell’approvazione del bilancio.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 38529 del 2 ottobre 2009, ha ridotto il raggio d’azione del reato di bancarotta mettendo, fra l’altro, dei rigidi paletti al dolo richiesto per la punibilità dell’imprenditore.
Una brutta notizia, questa, per i clienti con i quali l’azienda e’ rimasta indebitata e che vedono nel processo per bancarotta una delle possibili strade per il recupero crediti.
Fonte: Cassazione.net