Cassazione Civile: cause di sospensione del periodo di esposizione all’amianto

Con sentenza del 30.4.2014 n. 9457, la Cassazione Civile ha stabilito che non sono computabili per la determinazione del periodo complessivo dell’esposizione ultradecennale all’amianto i periodi di sospensione dell’esposizione determinata da eventi riconducibili a condizioni soggettive o a particolari vicende (non fisiologiche) del rapporto di significativa durata.

La Cassazione Civile, con la sentenza n. 9457/2014, ha affrontato il problema della determinazione del periodo complessivo di esposizione all’amianto, con riferimento alle c.d. cause non fisiologiche del rapporto di lavoro.
Nella fattispecie un lavoratore proponeva, in primo e secondo grado, ricorso volto ad ottenere il riconoscimento dei benefici per l’esposizione ultradecennale all’amianto.
Il ricorso veniva dichiarato infondato in entrambi i gradi di giudizio e, conseguentemente, il lavoratore proponeva impugnazione dinanzi alla Cassazione.
La Suprema Corte, confermando le decisioni del primo e secondo grado di giudizio, ha escluso la configurabilità dell’esposizione ultradecennale all’amianto in quanto i periodi di assenza dal lavoro del dipendente per cassa integrazione e per infortunio sul lavoro (per complessivi due anni, nove mesi e venti giorni) costituiscono una significativa sospensione del periodo di esposizione, valida a far venir meno il rischio tutelato.
La Cassazione ha, infatti, precisato che non sono computabili per la determinazione del periodo complessivo dell’esposizione di cui alla legge n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, i periodi di sospensione dell’esposizione determinata da eventi riferibili soltanto ad un singolo lavoratore, in dipendenza di condizioni soggettive o delle particolari vicende del rapporto, ove abbiano avuto significativa durata ed abbiano comportato in concreto, a cagione del loro protrarsi e dell’eventuale prossimità ad altre sospensioni della prestazione lavorativa, l’interruzione dell’esposizione all’agente patogeno.
Per tali motivi il ricorso è stato giudicato infondato e, pertanto, rigettato.

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