Cassazione Civile: Morte per esposizione ad Amianto e misure di sicurezza “innominate”

Sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lav., n. 14614 del 27 giugno 2014

Con la sentenza n. 14614/2014 la Cassazione Civile, Sez. Lav., ha affrontato la questione relativa alle misure di sicurezza non direttamente previste dalla legge, ma comunque rientranti tra gli obblighi di predisposizione di cautele gravanti sul datore di lavoro.
Nel caso specifico un datore di lavoro era stato condannato, in primo e secondo grado, al pagamento del risarcimento del danno a favore degli eredi di una lavoratrice deceduta per mesotelioma pleurico da amianto, causato dall’omissione colposa di misure di sicurezza idonee alla prevenzione e diminuzione delle polveri di amianto, presenti sul luogo di lavoro in ragione dell’attività produttiva.
Avverso la decisione di secondo grado veniva proposto ricorso.
La Cassazione, confermando le statuizioni dei due gradi di giudizio, ha sostenuto che “dal dovere di prevenzione imposto al datore di lavoro dall’art. 2087 cod. civ. (che non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva) non può desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile e innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che un danno si sia comunque verificato, occorrendo invece che l’evento sia pur sempre riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento imposti da norme di fonte legale o suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuati “
In particolare, se le misure di sicurezza omesse sono espressamente e specificamente definite dalla legge e, quindi, “nominate”, la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, ossia nel riscontro dell’insussistenza dell’inadempimento e del nesso eziologico tra quest’ultimo e il danno; se, invece, le misure sono “innominate”, ovvero devono essere ricavate dallo stesso art. 2087 cod. civ., che impone l’osservanza del generico obbligo di sicurezza, la prova liberatoria a carico del datore di lavoro è generalmente correlata alla quantificazione della misura di diligenza ritenuta esigibile.
Di norma, infatti, è imposto al datore di lavoro l’onere di provare l’adozione di comportamenti specifici che, anche se non risultano dettati dalla legge (o da altra fonte equiparata), sono suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standards di sicurezza normalmente osservati o trovano riferimento in altre fonti analoghe.
“Nel caso di specie, pure in assenza di norme specifiche per il trattamento dei materiali contenenti amianto (introdotte con d.p.r. 10 febbraio 1982, n. 15), era tuttavia imposta l’adozione di misure idonee a ridurre il rischio di esposizione dei lavoratori alle polveri, in virtù dell’art. 21 d.p.r. 303/1956: facente obbligo al datore, nei lavori normalmente fonte di polveri di qualunque specie, di adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne la diffusione nell’ambiente di lavoro (primo comma) e, in caso di impossibilità di sostituzione del materiale di lavoro polveroso, di adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi o muniti di sistemi di aspirazione e raccolta delle polveri per impedirne la dispersione (terzo comma); ed ancora, quando inattuabili tali misure tecniche di prevenzione e possibile per la natura del materiale polveroso, di provvedere all’inumidimento del materiale (quarto comma); infine, qualunque sistema adottato per la raccolta e l’eliminazione delle polveri, di impedire che esse possano rientrare nell’ambiente di lavoro (quinto comma). Ed è stato accertato che nessuna di tali misure sia stata adottata dal datore di lavoro.Per questi motivi il ricorso è atato giudicato infondato e, pertanto, rigettato.

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