Cassazione: condanna livelli apicali e RSPP per erronea valutazione rischi e DVR

Condannati in primo e secondo grado il Direttore Generale, l’Amministratore Delegato, il Responsabile della Produzione, il Capo Macchina della Linea Filatura e RSPP ricorrono tutti in Cassazione.
La Cassazione rigetta con sentenza 24 maggio 2011, n. 20576
Gli imputati avevano proceduto ad un’erronea valutazione dei rischi e ad un conseguente errato documento di valutazione dei rischi.

Fonte olympus.uniurb.it

Condannati in primo e secondo grado il Direttore Generale, l’Amministratore Delegato, il Responsabile della Produzione, il Capo Macchina della Linea Filatura e RSPP ricorrono tutti in Cassazione.

La Cassazione rigetta.

La Suprema Corte ha affermato i dirigenti diretti destinatari della normativa antinfortunistica, che non possono essere considerati esenti dalla responsabilità per la delega conferita all’ing. V. per la redazione del documento aziendale sulla valutazione dei rischi, in quanto, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte opportunamente richiamata nella sentenza impugnata, la responsabilità penale diretta del datore di lavoro, e dei dirigenti ad esso assimilati, non è affatto esclusa per la sola designazione di un responsabile per la sicurezza in quanto essi rispondono anche della eventuale manchevolezza del piano stesso sotto forma di una colpa in eligendo.

A tale riguardo vale considerare che diviene anche irrilevante il dedotto comportamento della vittima che avrebbe rotto il nesso di causalità fra il comportamento dell’imputato e l’evento, in quanto è motivatamente ritenuta decisiva l’inadeguarezza del piano di sicurezza, la valutazione dei rischi e la mancanza delle condizioni di sicurezza della macchina.”

L’accusa consistiva nell’aver consentito, e comunque non impedito, che all’interno dello stabilimento della azienda S.p.a. fosse installato ed utilizzato un impianto di produzione composto da più macchine per la produzione di film trasparente (propilene ad uso alimentare), prodotto che viene raccolto da un “gruppo avvolgitore” privo dei dispositivi di sicurezza imposti dalla legge al fine di evitare contatti accidentali tra parti del corpo dei lavoratori addetti al macchinario e gli organi in movimento.

Gli imputati avevano proceduto ad un’erronea valutazione dei rischi e ad un conseguente errato documento di valutazione dei rischi.

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(Pa-Ro)

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