Corte di Giustizia UE: il rumore va misurato senza DPI. Esposizione a 85 dB(A) impone misure di riduzione

Corte di Giustizia UE: il livello di esposizione giornaliera al rumore superiore agli 85 dB(A) va misurato senza tenere conto dei DPI. Anzi il datore di lavoro ha l’obbligo di applicare un programma di misure tecniche o organizzative volte a ridurre tale esposizione al rumore a un livello inferiore agli 85 dB(A), misurato senza tenere conto dei DPI

Importante sentenza della Corte di Giustizia in merito alla misurazione del rumore senza l’utilizzo dei DPI (Sez. 7, 19 maggio 2011 procedimenti riuniti C‑256/10 e C‑261/10 – Direttiva 2003/10/CE – Valori di esposizione – Rumore – Protezione dell’udito)

Il livello di esposizione giornaliera al rumore superiore agli 85 dB(A) va misurato senza tenere conto dei DPI. Anzi il datore di lavoro ha l’obbligo di applicare un programma di misure tecniche o organizzative volte a ridurre tale esposizione al rumore a un livello inferiore agli 85 dB(A), misurato senza tenere conto dei DPI.

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 febbraio 2003, 2003/10/CE, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 giugno 2007, 2007/30/CE, dev’essere interpretata nel senso che un datore di lavoro nella cui impresa il livello di esposizione giornaliera dei lavoratori al rumore è superiore agli 85 dB(A), misurato senza tenere conto degli effetti dell’utilizzo di dispositivi individuali di protezione dell’udito, non adempie agli obblighi derivanti da tale direttiva mettendo semplicemente a disposizione dei lavoratori siffatti dispositivi di protezione dell’udito che consentono di ridurre l’esposizione giornaliera al rumore al di sotto degli 80 dB(A), poiché tale datore di lavoro ha l’obbligo di applicare un programma di misure tecniche o organizzative volte a ridurre tale esposizione al rumore a un livello inferiore agli 85 dB(A), misurato senza tenere conto dell’effetto dell’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione dell’udito.

La direttiva 2003/10, come modificata dalla direttiva 2007/30, dev’essere interpretata nel senso che non impone a un datore di lavoro – per il solo fatto di non avere applicato un programma di misure tecniche o organizzative volte a ridurre il livello di esposizione giornaliera al rumore – di versare un’indennità salariale ai lavoratori che siano esposti a un livello di rumore superiore agli 85 dB(A), misurato senza tenere conto dell’effetto dell’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione dell’udito.
Tuttavia, il diritto nazionale deve prevedere adeguati meccanismi atti a garantire che un lavoratore esposto a un livello di rumore superiore agli 85 dB(A), misurato senza tenere conto dell’effetto dell’utilizzo di dispositivi individuali di protezione dell’udito, possa pretendere il rispetto, da parte del datore di lavoro, degli obblighi preventivi previsti all’art. 5, n. 2, di tale direttiva.

(Pa-Ro)

Fonte: CURIA.it

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