Cassazione e 2087: datore di lavoro e responsabilità sui rischi da altre aziende

La Sentenza della Cassazione stabilisce che il datore è responsabile in caso di morte e danni alla salute ed infortuni dei propri dipendenti, anche provocati da lavorazioni svolte da altre aziende, sui cui rischi non si sia informato preventivamente

La Sentenza n. 15156 dell’11 luglio 2011 della Corte di Cassazione stabilisce che il datore è responsabile in caso di morte del proprio dipendente, e per danni alla salute ed infortuni, anche provocati da lavorazioni svolte da altre aziende, nello stesso luogo di lavoro, sui cui rischi non si sia preventivamente informato (nel caso la responsabilità di un imprenditore per non aver predisposto le cautele necessarie a sottrarre il proprio dipendente dal rischio legato all’esposizione all’amianto).

I Giudici hanno sancito che: “La responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 del Codice civile, non è limitata alla violazione di norme d’esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma va estesa, invece, nell’attuale sistema italiano, supportato a livello costituzionale, alla cura del lavoratore attraverso l’adozione, da parte del datore di lavoro, nel rispetto del suo diritto di libertà d’impresa, di tutte quelle misure e delle cautele che, in funzione della diffusione e della conoscibilità, pur valutata in concreto, delle conoscenze, si rivelino idonee, secondo l’id quod plerumque accidit, a tutelare l’integrità psicofisica di colui che mette a disposizione della controparte la propria energia vitale“.

Quindi il datore ha quindi l’obbligo di informarsi sui possibili rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalle altre attività, informandone i lavoratori e formandoli per prevenire tali rischi.
In caso di inadempienza a tale obbligo, dunque, la responsabilità del datore di lavoro per i danni causati ai propri dipendenti dalle attività svolte dalle altre imprese non può essere esclusa.

La Cassazione, con questa sentenza, confermato quanto gia affermato dalla Corte con sentenza n. 45 del 2009, che “ove lavoratori dipendenti da più imprese siano presenti sul medesimo teatro lavorativo, i cui rischi lavorativi interferiscano con l’opera o con il risultato dell’opera di altri soggetti (lavoratori dipendenti o autonomi), tali rischi concorrono a configurare l’ambiente di lavoro ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, artt. 4 e 5 sicché ciascun datore di lavoro è obbligato, ai sensi dell’art. 2087 cc, ad informarsi dei rischi derivanti dall’opera o dal risultato dell’opera degli altri attori sul medesimo teatro lavorativo, e dare le conseguenti informazioni e istruzioni ai propri dipendenti”.

(Red)

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