Cassazione: Formazione, informazione e vigilanza sull’utilizzo di una piattaforma aerea semovente

Pubblichiamo il Commento di Anna Guardavilla a Cass. IV Pen. 21 luglio 2014 n. 32133, che si è pronunciata sulle responsabilità di un datore di lavoro per omicidio colposo per omessa in-formazione sull’uso di una attrezzatura e ha ribadito che il datore di lavoro deve vigilare “a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l’opera”

Commento di Anna Guardavilla a Cassazione Penale, Sez. IV, 21 luglio 2014 n. 32133: Formazione, informazione e vigilanza sull’utilizzo di una piattaforma aerea semovente.

Il caso e la ricostruzione dell’evento.

Con questa sentenza la Cassazione Penale conferma la condanna di un datore di lavoro per omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche in danno di un lavoratore il quale, mentre manovrava verso l’alto il cestello del ponte sviluppabile di una piattaforma aerea, era rimasto schiacciato con il torace tra una parte del capannone in realizzazione ed il bordo di protezione in tubolare del quadro di comando dell’elevatore.
La colpa del datore di lavoro, secondo la sentenza d’appello, era consistita nell’“avere posto a disposizione del lavoratore una attrezzatura di lavoro inadeguata all’attività da svolgere ed inidonea ad assicurare la sicurezza e la salute dei lavoratori” e nel “non avere informato il lavoratore dei rischi connessi all’utilizzo della piattaforma aerea semovente, dettando le opportune prescrizioni, e per non avere rispettato le istruzioni previste dal manuale operativo della macchina”.

Per quanto riguarda la ricostruzione dell’accaduto, la Cassazione precisa che “le prove acquisite, anche nel corso del dibattimento, attraverso le dichiarazioni rese dagli ispettori del lavoro e dall’operaio che si trovava nel cestello insieme alla vittima” hanno “consentito di accertare che la causa dell’infortunio è da ascrivere all’urto del joystick sporgente dal parapetto del cestello di circa 3 cm, che attivando lo spostamento dell’intero ponte mobile e del cestello verso l’altro bordo dell’intercapedine, ha determinato l’immediato arresto della macchina e l’impossibilità per il lavoratore – rimasto schiacciato con l’addome ed il torace tra il cestello e la trave dell’intercapedine […] – di porre in essere qualunque manovra diversiva.”

Si tenga conto che secondo le istruzioni previste dal manuale operativo della macchina, su richiamate, “per la manovra particolarmente delicata affidata al M. (consistente nella consegna delle corde agli operai impegnati a lavorare sulla copertura in vetro della costruzione) era necessaria la presenza a terra di un operatore, capace di guidare la manovra, tenendo conto dell’angusto spazio a disposizione e della sporgenza del joystick.”

I principi giuridici affermati dalla Corte.

Nel confermare la responsabilità del ricorrente (datore di lavoro), la sentenza di legittimità ricorda che “è stato ritenuto (v. Sezione 4, 16 novembre 2006, Perin ed altro, rv. 235679) che, in materia di infortuni sul lavoro, il […] D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)….”

Leggi l’intero Commento di Anna Guardavilla nell’area riservata agli Abbonati di livello 2, 3 e 4.

Precedente

Prossimo