Cassazione, il danno esistenziale va risarcito (Tabelle Tribunale Milano)

La Corte di Cassazione, 3.a sezione civile, con la sentenza n. 14402 del 30 giugno 2011 ha stabilito che Il danno esistenziale esiste e deve essere risarcito, partendo, se possibile, dalle tabelle del Tribunale di Milano, sul danno alla salute. Altrimenti è possibile il ricorso ad altre tabelle se quelle di Milano non consentono l’adeguata personalizzazione

La Corte di Cassazione, 3.a sezione civile, con la sentenza n. 14402 del 30 giugno 2011 ha stabilito che:
– il danno esistenziale esiste
– deve essere risarcito, partendo, se possibile, dalle tabelle del Tribunale di Milano, sul danno alla salute.

Altrimenti è possibile il ricorso ad altre tabelle se quelle di Milano non consentono l’adeguata personalizzazione.

Il danno esistenziale:
– esiste e deve essere risarcito, al fine di concretizzare il principio dell’integralità del risarcimento del danno alla persona
– consiste nel peggioramento/alterazione della propria esistenza.

Questa sentenza è importante poichè fa seguito alla precedente Sentenza della Cassazione del 7 giugno 2011, n. 12408 che aveva già stabilito che per il risarcimento del danno le tabelle del Tribunale di Milano vanno applicate in tutti gli uffici giudiziari.
In particolare, con la precedente sentenza . 12408 /2011 la Corte di cassazione ha stabilito che nella liquidazione del danno alla persona, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l’adozione della regola equitativa di cui all’art. 1226 c.c. deve garantire non solo l’adeguata considerazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi.

Con l’attuale sentenza 14402/2011, la Cassazione precisa ulteriori alcuni punti
(che riprendiamo dall’articolo del Sole24ore.com)

1. Dichiara che il danno esistenziale “esiste” e costituisce lo sconvolgimento dell’esistenza accertabile in maniera oggettiva “in ragione dell’alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell’ambito della vita comune di relazione, sia all’interno sia all’esterno del nucleo familiare”.
Una danno tale da condurre l’interessato a dovere compiere scelte di vita diverse.

2. il risarcimento deve essere complessivo e prendere in considerazione tutti gli aspetti negativi che derivano dal l’illecito. Duplicazioni si possono riscontrare solo se la stessa voce viene calcolata due o più volte sulla base di diverse e solo formali denominazioni.

3. Tabelle cui fare riferimento:
– prima di tutto le tabelle del Tribunale di Milano, quale “valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex articolo 1226 del Codice civile, laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla circolazione”.

4. Le tabelle devono però prendere in considerazione anche il danno esistenziale perché vanno ristorati anche gli “aspetti relazionali propri del danno da perdita del rapporto parentale o del cosidetto danno esistenziale”: per questo è necessario verificare se i parametri indicati dalle tabelle tengono conto anche dell’alterazione e del cambiamento della personalità della persona danneggiata. Un cambiamento che si traduce in uno sconvolgimento dell’esistenza e in radicali cambiamenti di vita.

In caso contrario, i giudici dovranno procedere a una sorta di “personalizzazione” riconsiderando i parametri tabellari sotto questo profilo, in maniera tale da permettere un risarcimento pieno e completo alla persona danneggiata.

(Red)

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